Elenchi aggiuntivi GPS 2023/24, può inserirsi per altra classe di concorso docente di ruolo depennato in seguito allassunzione a tempo indeterminato?

Un docente depennato dalle GPS 2022/24, in quanto immesso in ruolo, può chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle predette graduatorie?

Rispondiamo al quesito, posto in redazione da un nostro lettore, ricordando dapprima chi e quando può inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e quando i docenti di ruolo vanno cancellati da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato.

Ai sensi dell’articolo 10 dell’OM n. 112/2022, in attesa della ricostituzione delle GPS, sono costituiti degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle medesime (posto comune e di sostegno) 2023/24, dopo l’aggiornamento per il biennio 2022/24 e in vista del prossimo.

Chi 

Il Ministero ha già predisposto la bozza di DM che disciplinerà i succitati elenchi, nei quali possono inserirsi, i docenti di seguito indicati:

  • elenchi aggiuntivi I fascia GPS sostegno: docenti che conseguono il titolo di specializzazione entro la data indicata dal MIM (nella bozza è indicata la data del 30 giugno 2023);
  • elenchi aggiuntivi I fascia GPS posto comune: docenti che conseguono il titolo di abilitazione entro la data indicata dal MIM (nella bozza è indicata la data del 30 giugno 2023). 

Precisiamo che possono inserirsi sia coloro i quali erano in possesso del titolo prima del 30 maggio 2022, data ultima di presentazione delle domande di inserimento in GPS, sia coloro i quali lo hanno acquisito ovvero lo acquisiranno dopo il 30/05/2022 ed entro la data indicata dal MIM.

Dove

Per quanto riguarda la scelta della provincia ove inserirsi:

  • gli aspiranti già inseriti nelle GPS 2022/24 non possono scegliere la provincia di inserimento negli elenchi aggiuntivi, ma sono vincolati a presentare domanda per la provincia in cui sono già inclusi in GPS 22/24;
  • gli aspiranti non inseriti nelle GPS 2022/24 possono invece scegliere la provincia di inclusione.

Quando

Questa la tempistica indicata nella succitata bozza di DM (trattandosi di una bozza, è chiaro che la stessa potrebbe cambiare):

  • Presentazione domande: 12-27 aprile 2023
  • Conseguimento titolo abilitazione/specializzazione: data ultima 30 giugno 2023
  • Scioglimento riserva: entro il 4 luglio 2023

Coloro i quali dovessero conseguire il titolo dopo la presentazione delle domande ed entro il 30 giugno 2023, presenteranno domanda con riserva, che sarà sciolta:

  • positivamente, in caso di conseguimento del titolo entro il 30/06/2023 e di comunicazione (tramite Istanze Online) dello stesso entro il 4 luglio 2023;
  • negativamente, qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il 4 luglio 2023.

NB: come detto sopra, la tempistica potrebbe cambiare.

Cancellazione graduatorie docenti ruolo

Da quali graduatorie

L’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94 [comma 3-bis introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)] dispone che i docenti assunti in ruolo sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati sono cancellati da:

  • GM di concorsi straordinari
  • GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
  • GaE
  • GPS
  • Graduatorie di istituto

Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-12; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-11 e A-12; viene cancellato dalla GM A-12, resta invece nella GM A-11).

La disposizione sopra descritta (come si legge nell’articolo 1, comma 17-novies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019) si applica agli immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21. Agli assunti a tempo indeterminato con decorrenza precedente, invece, continuano ad applicarsi i diversi previsti regimi.

[Evidenziamo che, relativamente alla cancellazione degli immessi in ruolo  dalle varie graduatorie di assunzione, è presente un’altra disposizione, tuttora vigente e contenuta nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (relativo alla scuola secondaria) che, diversamente da quanto detto sopra, prevede la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto … Dunque, tale disposizione è più rigida di quella sopra riportata (art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94), non permettendo la permanenza nelle GM di procedura diverse da quella di immissioni in ruolo (sebbene non indichi la cancellazione dalle GPS). Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale, al fine di comprendere quale delle due disposizioni applicare ai docenti della secondaria (art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 oppure art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94?)]

Tempistica

La cancellazione dalle summenzionate graduatorie avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo, effettuata l’a.s. successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova)sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23.

Dunque, la decadenza dalle graduatorie, stando alla succitata nota ministeriale, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. Così, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie). Da sottolineare, però, che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati, impedendo loro di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro (mai avvenuto o di cui non abbiamo notizia alcuna) al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Gent.ma redazione,
sono un docente immesso in ruolo il 1 settembre 2021 e confermato poi con decreto dopo l’anno di prova nel luglio 2022. Durante lo svolgimento dell’anno di prova io mi trovavo inserito in GPS prima e seconda fascia per diverse classi di concorso. Dopo la mia conferma in ruolo, io dovrei essere stato depennato dalle GPS (cosa non ancora avvenuta, forse per UST inadempiente?). Vorrei sapere se è possibile per me inserirmi negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia di altra provincia per CDC per cui non sono in ruolo e usufruire di conseguenza dell’articolo 36 del CCNL 2007 e cosa fare per poter esercitare questo diritto.vCordialmente

Rispondiamo al nostro lettore che lo stesso dovrebbe essere cancellato nel corso dell’a.s. corrente (2022/23), in vista delle assunzioni per l’a.s. 2023/24, questo perché, stando alla nota del Ministero, la cancellazione avviene nel corso dell’anno di conferma in ruolo (per il nostro lettore a.s. 2022/23, ossia conferma dal 1° settembre 2022), in vista delle assunzioni dell’anno successivo (a.s. 2023/24). Detto ciò, qualora la cancellazione non arrivi prima della presentazione delle domande per l’inclusione negli elenchi aggiuntivi e il nostro lettore intenda inserirsi per una classe di concorso in riferimento alla quale si trovi già in prima fascia, non potrà presentare istanza (se trattasi di diversa classe di concorso, per cui non risulti inserito in prima fascia, può chiedere l’inclusione, ma sarà poi comunque cancellato); viceversa, qualora la cancellazione avvenga prima, riteniamo che non possa ugualmente inserirsi, in quanto la cancellazione/depennamento dalle GPS riguarda l’intero periodo di vigenza delle medesime (2022/24):

Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

Tale disposizione è stata inserita per evitare che chi ha chiesto il depennamento possa chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, in modo da poter cambiare la provincia scelta all’atto dell’inserimento/aggiornamento 2022/24 (tale problematica si è creata anche perché i docenti inclusi in GPS non possono presentare domanda MAD, per ottenere supplenze in altre province; così, coloro i quali non hanno ottenuto l’incarico nella provincia scelta, al fine di ottenere una supplenza da MAD, hanno chiesto il depennamento; da qui il problema se potevano o meno presentare domanda di inclusione negli aggiuntivi: il MIM ha chiarito con la sopra riportata disposizione). A prescindere dall’intento, che ha portato all’introduzione della disposizione normativa in esame (per ora presente nella bozza di DM), si afferma un principio chiaro: il depennamento è valido per l’intero periodo di vigenza delle GPS. Pertanto, anche nel caso dei docenti depennati perché confermati in ruolo, sebbene non lo abbiano richiesto, dovrebbe vigere il medesimo principio: la cancellazione è valida per il periodo di durata delle GPS (2022/24). Il lettore, pertanto, a nostro avviso, potrà chiedere l’inclusione nelle GPS al prossimo aggiornamento.

Per completezza di informazione, affermiamo che nel caso del lettore, non ancora cancellato dalle GPS, potrebbe sorgere il dubbio se l’ATP di competenza stia applicando la disposizione di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (relativo alla scuola secondaria), comma 5 introdotto dalla DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che non dispone esplicitamente la cancellazione dalle GPS (sebbene indichi le graduatorie di istituto). Ciò, tuttavia, non è possibile (a prescindere dai necessari chiarimenti che dovranno essere forniti dal Ministero), in quanto la disposizione può riguardare gli immessi in ruolo dal 2022/23 e non dagli anni precedenti come il nostro lettore (questo perché la predetta legge è entrata in vigore nel giugno del 2022).

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023: domanda dal 12 aprile per abilitati e titolo sostegno. Utili per supplenze e ruoli sostegno [LO SPECIALE]

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