Lo svolgimento del colloquio
Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art.2 del D.M. n. 37 del 2019 e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019. Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:
1) l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 4) la discussione delle prove scritte.
Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019.
La conduzione del colloquio
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell’art. 19, comma 2, dell’O.M. n. 205 del 2019, che testualmente prevede: “la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse”.
Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma quanto già previsto dalla previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio coinvolgimento dei diversi commissari.
Fonte dell’articolo: MIUR