Esami, scrutini e pubblicazione dei voti: come deve avvenire per rispettare la privacy? Le indicazioni del Garante

Le informazioni sul rendimento scolastico e la pubblicazione degli esiti degli esami sono soggette a un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero. Tuttavia, ad eccezione degli esiti degli esami di Stato, non è consentita la pubblicazione online degli esiti degli scrutini. Il Garante ha pubblicato il vademecum aggiornato, (vedi appendice, doc. web n. 9367295). La pubblicazione dei voti online costituisce una diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme alla normativa vigente sulla protezione dei dati. Questo tipo di pubblicazione esporrebbe i voti degli studenti, che per la maggior parte sono minori, a un accesso non autorizzato e potrebbe violare il loro diritto alla riservatezza, con possibili ripercussioni sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché quelli relativi all’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, devono essere resi disponibili nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento. Questi esiti devono essere indicati solo come “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva. Per le classi finali, devono essere inclusi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati.

I voti riportati nelle singole discipline devono essere visibili nell’area riservata del registro elettronico, accessibile esclusivamente con le proprie credenziali dal singolo studente o dalla sua famiglia.

Nel caso in cui l’istituzione scolastica non disponga di un registro elettronico, è consentito affiggere dei tabelloni, evitando di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti, anche in modo indiretto. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non deve essere inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solo nell’attestazione da rilasciare allo studente.

La scuola a prova di privacy – Vademecum ed. 2023

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