Esami terza media 2022, alunni con disabilità e DSA: prove, misure compensative e dispensative, diploma. FAQ

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 64/2022 che, per gli alunni con disabilità e con DSA, rinvia al DM n. 741/2017. Ammissione, svolgimento prove, conseguimento diploma o attestato di credito formativo. FAQ

Esame di terza media, due prove scritte e un colloquio. Ecco l’ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

FAQ

Alunni con disabilità

D. Quali sono i requisiti d’ammissione all’esame di Stato di I grado per gli alunni con disabilità? 

R. I requisiti d’ammissione all’esame di Stato di I grado per gli alunni con disabilità certificata sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli alunni:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche in riferimento all’emergenza epidemiologica;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del  DPR n. 249/1998.

D. Le prove Invalsi costituiscono requisito d’ammissione all’esame?

R. No, le prove nazionali Invalsi, sebbene si svolgano, non costituiscono requisito d’ammissione all’esame.

D. Non credo che l’alunno con disabilità, da me seguito, possa svolgere le prove Invalsi. Può essere esonerato?

R. Ai fini dello svolgimento delle prove Invalsi, ai sensi del D.lgs. 62/17 , il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative e, ove tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti ovvero l’esonero dalle prove medesime.

D. Quali prove sostengono i candidati con disabilità? 

R. Sostengono le prove previste per l’esame: prove scritte di italiano e matematica, colloquio.

D. Le prove possono essere differenziate?

R. Sì, se necessario, la sottocommissione, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate. Tali prove devono essere idonee a valutare i progressi dell’alunno in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

D. Gli alunni, che svolgono prove differenziate, conseguono comunque il diploma finale?

R. Sì, in quanto come leggiamo nell’articolo 14/3 del DM n. 741/2017: Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

D. Di quali ausili possono avvalersi gli alunni con disabilità nello svolgimento delle prove scritte?

R. Si avvalgono di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico, utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove medesime.

D. Com’è attribuito il voto finale?

R. Il voto finale è attribuito secondo la modalità “ordinaria”, per cui lo stesso (voto finale) scaturisce dalla media tra voto di ammissione (attribuito in decimi dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

D. Nel diploma finale viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove o della differenziazione delle stesse?

R. No. Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo della scuola non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

D. A quali candidati viene rilasciato l’attestato di credito formativo?

R. L’attestato di credito formativo è rilasciato ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame.

Alunni con DSA 

D. Quali sono i requisiti d’ammissione all’esame di Stato di I grado per gli alunni con DSA? 

R. I requisiti d’ammissione all’esame di Stato di I grado per gli alunni con DSA certificati sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli alunni (vedi sopra).

D. Di quali misure possono avvalersi nello svolgimento delle prove scritte (di italiano e matematica) gli alunni con DSA?

R. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione d’esame può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l’uso di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, nel solo caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano stati già  utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

D. Nel corso del colloquio la sottocommissione accerta il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria (poiché non si svolge la prova scritta di lingue straniere). L’alunno con DSA dispensato dall’insegnamento delle lingue straniere che deve fare? 

R. L’alunno non sosterrà la parte di colloquio relativo alle lingue straniere.

D. Il suddetto alunno conseguirà comunque il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione?

R. Sì, alla luce del fatto che il DM n. 741/2017, in riferimento alle prove scritte, in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, prevede la predisposizione (se necessario), da parte della sottocommissione, di prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma. Pertanto, il colloquio verterà su tutto ciò che è stato affrontato nel percorso svolto dall’alunno.

D. La verifica, nel corso del colloquio, delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria riguarda anche l’alunno con DSA dispensato dalle prove scritte di lingua straniera?

R. Sì. Se l’alunno è dispensato solo dalle prove scritte di lingua straniera, lo stesso sosterrà la parte di colloquio riguardante le suddette competenze, sempre in riferimento al PDP.

D. Com’è attribuito il voto finale? 

R. Il voto finale è attribuito secondo la modalità “ordinaria”, per cui lo stesso (voto finale) scaturisce dalla media tra voto di ammissione (attribuito in decimi dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

D. Nel diploma finale viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove o della differenziazione delle stesse?

R. No. Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo della scuola non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni con altri BES

D. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, individuati dal consiglio di classe e che dunque non sono certificati ai sensi della legge n. 170/2020, quali misure dispensative e compensative sono previste?

R. Per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP.

D. Nel diploma finale viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove?

R. No. Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo della scuola non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove.

, 2022-05-20 14:44:00, L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 64/2022 che, per gli alunni con disabilità e con DSA, rinvia al DM n. 741/2017. Ammissione, svolgimento prove, conseguimento diploma o attestato di credito formativo. FAQ
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