Ferie dirigenti scolastici, quanti giorni spettano. In caso di motivate esigenze possono essere fruite entro il 31 agosto 2024. Nota USR Campania

Come previsto dal d.lgs. 66/2003 e dai CC.NN.LL. di categoria, le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinari.

Lo ricorda l’USR Campania in una circolare in cui riepiloga la normativa sulle ferie e le assenze dei dirigenti scolastici.

Ordinariamente le ferie maturate e relative a ciascun anno di servizio dovrebbero risultare fruite nel corso dell’anno di riferimento. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio, il godimento delle stesse può essere rinviato entro
il primo semestre dell’anno successivo e, qualora tali esigenze siano assolutamente indifferibili, entro la fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento.

Considerati i numerosi adempimenti che coinvolgono le scuole nel periodo estivo, l’USR ritiene che sia possibile autorizzare i ds alla fruizione obbligatoriamente entro il 31 agosto 2024 delle ferie residue dell’anno scolastico 2022/2023 non ancora godute. I dirigenti scolastici dovranno indicare, nella prima comunicazione utile, i motivi che ne hanno impedito il godimento
nell’anno scolastico precedente e nel primo semestre del corrente anno.

La nota evidenzia inoltre che il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, all’art. 5, comma 8, così recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.

I dirigenti, pertanto, all’occorrenza  riprogrammano la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite, onde evitare
che le ferie stesse risultino, di fatto, non più fruibili né monetizzabili.

Non è possibile usufruire, invece, delle ferie dell’a. s. 2021/2022 potendo per quest’anno scolastico godersi solo delle residue ferie dell’a. s. 2022/2023 e di quelle del corrente anno scolastico.

Nel caso di previsto collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 2024, i dirigenti scolastici possono usufruire di tutte le ferie spettanti nel corso del corrente anno scolastico. Quanto alla fruibilità delle ferie nell’ultimo trimestre, in caso di esercizio del diritto di recesso, si specifica che, ai sensi dell’art. 32 CCNL 11 aprile 2006, i Dirigenti potranno usufruire di tutte le ferie prima dell’inizio del periodo di preavviso, non essendo possibile fruirne nel periodo stesso.

Per i dirigenti scolastici non trova applicazione l’istituto del riposo compensativo.

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL sottoscritto l’8/.07/2019:
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.

Inoltre:

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 15, comma 1, lett. b.

14. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 21, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 12.

15. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

16. Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti all’ “anno”, contenuti nei precedenti commi 1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all’ “anno scolastico” e all’ “anno accademico”.

circolare

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