Ferie: il personale ATA può frazionarle in più periodi. Il DS tiene conto delle esigenze di servizio

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Come funzionano i periodi di ferie per il personale ATA? La scuola è tenuta ad imporre le ferie a detto personale nel periodo 1 luglio-31 agosto o possono essere frazionate? Sulla tematica è intervenuto recentemente l’Aran con due pareri.

Le indicazioni dell’Aran:

a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;

b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio – 31 agosto;

c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;

d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.

Il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli.

In ogni caso, l’Aran ritiene che la fruizione dei 15 giorni anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.

In un altro parere relativo alla sostituzione dei DSGA, l’Aran ha evidenziato che l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando il dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto”.

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