Formazione e sicurezza, una sentenza su cui riflettere

Il Tribunale ha accolto la richiesta di un docente a tempo indeterminato di ottenere il riconoscimento retributivo per la partecipazione a un corso di formazione sulla sicurezza

Il corso della durata di 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica), si svolgeva al di fuori dell’orario di lavoro. Il docente era titolare di uno spezzone di cattedra presso un IPSIA.

Il Tribunale di Terni ha accolto la tesi del ricorrente: gli obblighi di servizio del personale docente sono costituiti esclusivamente dalle attività di insegnamento e dalle attività funzionali di insegnamento, programmate dai competenti OO.CC., e inserite nel Piano annuale. La formazione per la sicurezza non è citata tra le attività funzionali previste dal CCNL e inoltre il Tribunale ha rilevato che nel Piano Annuale delle Attività dell’Istituzione scolastica citata in giudizio “si individuano numerose attività […] tutte in qualche modo collegate all’insegnamento ma non viene fatta menzione alcuna all’organizzazione dei corsi sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro destinati al corpo docente, segno che tali ore sono escluse anche dal monte orario delle attività collegiali previste in aggiunta all’insegnamento”. Pertanto, se la formazione per la sicurezza si svolge in aggiunta alle ore di insegnamento o alle ore funzionali programmate, l’impegno deve essere retribuito. 
Proviamo dunque a ripercorrere l’attuale quadro normativo e contrattuale di riferimento. I corsi per la sicurezza devono essere necessariamente organizzati dal datore di lavoro. L’omissione nel rispetto di questi obblighi è pesantemente sanzionata. La frequenza dei corsi costituisce un obbligo per il lavoratore a norma del D.lgs. 81/2008. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori. Per il personale docente, gli impegni di lavoro comprendono attività di insegnamento ed attività funzionali all’insegnamento (art. 28 c. 4 CCNL 2007). Le attività di carattere collegiale sono costituite, tra l’altro, dalla partecipazione al Collegio dei docenti, ivi compresa la programmazione e verifica di inizio anno e fine anno e l’informazione alle famiglie, sino a 40 ore annue (art. 29 c. 3 lett. a). Inoltre, è prevista anche la partecipazione alle attività dei consigli che devono essere programmate per un impegno non superiore a 40 ore annue art. 29 c. 3 lett. b). Gli insegnanti a tempo parziale sono tenuti a svolgere le attività funzionali all’insegnamento ed a partecipare a tutte le attività collegiali richiamate nella lettera a) prima citata; solo le ore annue di partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione di cui alla lettera b) sono effettuate in misura proporzionale all’orario stabilito per il part-time. Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC. il Piano annuale delle attività. Il Piano è deliberato dal Collegio dei docenti e “di tale Piano è data informazione alle OO.SS.” 
Per evitare di prosciugare i già esigui fondi MOF per retribuire la partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza, è importante che questi ultimi siano previsti nell’orario di lavoro. Ciò posto, è interessante evidenziare che la pronuncia disposta dal Tribunale di Terni contiene alcune considerazioni che stimolano una riflessione sul tema. Un passaggio importante della sentenza, riguarda infatti, la valutazione effettuata dal giudice rispetto all’astratta possibilità di ricondurre il corso di formazione sulla sicurezza alle attività funzionali all’insegnamento (40 ore) disciplinate dall’art. 29 del CCNL attraverso la loro inclusione nel Piano annuale delle attività. Secondo il Tribunale, tale possibilità sarebbe in realtà preclusa, per via del “tenore letterale della norma che sembra riferirsi ad attività didattiche in senso stretto” dal quale si evince che le attività funzionali all’insegnamento, sia individuali che collegiali, riguardano la formazione culturale del docente propedeutica allo svolgimento delle lezioni ed all’organizzazione delle attività ad essa collegate. 
Il secondo passaggio meritevole di attenzione riguarda la valutazione addirittura di una possibile interpretazione estensiva dell’art. 29, comma 3 lettere a) o b) relativa all’attività collegiale del docente. Il Tribunale a tal proposito ritiene che tale interpretazione estensiva non possa essere accolta; ciò viene affermato non in astratto ed in generale, ma piuttosto perché nel caso sottoposto al suo vaglio l’attività di formazione effettivamente non era stata ricompresa all’interno del Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2015 -2016 elaborato dal Dirigente e deliberato dal Collegio docenti. Da ciò a nostro avviso è possibile dedurre che, seppure il dettato normativo non ricomprenda esplicitamente le attività di formazione non propriamente collegate alla didattica tra quelle funzionali all’insegnamento, sembrerebbe tuttavia plausibile poter sostenere che non sia preclusa la possibilità di effettuare la programmazione del Piano delle attività includendo la formazione sulla al suo interno. 
Comunque, riteniamo che se non si vuole incidere sull’orario di insegnamento, una possibile soluzione a legislazione vigente potrebbe essere rintracciata nell’agire sulle attività funzionali. Ciò posto, suggeriamo di effettuare la programmazione del Piano delle attività coerentemente con quanto previsto nel CCNL 2007, e contestualmente di prevedere esplicitamente che la formazione sulla sicurezza si svolga nell’orario di lavoro programmato nel Piano, nell’arco temporale sino a 40 ore, di cui all’art. 29, c. 3, lett. a, in sostituzione di alcune delle attività funzionali ivi previste. La formazione sulla sicurezza si svolgerà così in orario di lavoro, in luogo di parte delle attività funzionali programmate (ad esempio la programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico) e non in aggiunta agli impegni orari definiti dal CCNL e dal Piano delle Attività. 
La formazione per la sicurezza evidentemente in questa soluzione non è considerata una attività funzionale, ma viene in tal modo effettuata nell’orario di lavoro destinato alle attività funzionali. 
Appare superfluo sottolineare la necessità di rispettare tutti i passaggi formali affinché sia chiaramente esplicitato che la formazione per la sicurezza avviene in orario di lavoro dedicato alle attività funzionali e non eccede i limiti definiti a cui sono tenuti anche i docenti in part time. 
Per il personale ATA una soluzione è invece rintracciabile nell’art. 64 del CCNL 2007. L’Aran, in un orientamento applicativo del 2013, ha chiarito che le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ATA per partecipare a corsi di formazione sono “considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi”. Non possiamo non sottolineare, comunque, come l’intera questione necessiti di una profonda revisione normativa. Ci chiediamo ad esempio perché non includere la formazione sulla sicurezza nel Piano Miur per la formazione dei docenti e come mai si ritiene che all’obbligo così fortemente stabilito dalla norma non corrisponda la previsione di adeguate risorse specificamente dedicate agli adempimenti, la cui omissione è tanto severamente sanzionata.

LA SENTENZA

da Cisl Scuola

Pietro Guerra

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