La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante per i danni provocati dall’allievo a se stesso (cd. autolesione) ha natura contrattuale e si fonda sul dovere di vigilanza del personale scolastico sull’alunno che deve essere esercitato dal momento in cui il minore viene affidato alla scuola sino al momento in cui la sorveglianza, effettiva o potenziale, passa ai genitori. Ma se il genitore partecipa alla gita scolastica?
L’articolo Gita scolastica, responsabile il docente anche se è presente il genitore? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante per i danni provocati dall’allievo a se stesso (cd. autolesione) ha natura contrattuale e si fonda sul dovere di vigilanza del personale scolastico sull’alunno che deve essere esercitato dal momento in cui il minore viene affidato alla scuola sino al momento in cui la sorveglianza, effettiva o potenziale, passa ai genitori. Ma se il genitore partecipa alla gita scolastica?
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