Graduatoria interna di istituto, docenti assunti da GPS I fascia vanno in coda o a pettine?

Il docente assunto in ruolo da GPS I fascia, con retrodatazione giuridica 1° settembre 2021, nella graduatoria interna di istituto va inserito a pettine oppure in coda?

Rispondiamo al quesito, ricordando dapprima come si sono svolte le assunzioni da GPS I fascia, come e perché va redatta la graduatoria interna di istituto.

Lo scorso anno scolastico, com’è noto, ai sensi dell’articolo 59/4 del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/221), è stata attivata la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia posto comune e sostegno (replicata anche nel 2022/23 per i soli posti di sostegno). La procedura si è così articolata:

  • incarico a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che hanno superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato.

I docenti interessati, dunque, hanno concluso il sopra descritto percorso al termine dell’a.s. 2021/22 e sono stati assunti e confermati in ruolo nel corrente anno scolastico (2022/23), con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (a tempo determinato).

Graduatoria interna di istituto

Cosa 

Le graduatorie interne di istituto, in ciascuna istituzione scolastica, sono redatte per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico.

Chi

Nelle graduatorie sono inseriti i docenti di ruolo titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola. Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità.

Come

Le graduatorie interne di istituto sono redatte sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun docente, ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25. I punteggi derivano dalle seguenti voci:

  1. anzianità di servizio;
  2. esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento);
  3. titoli generali.

Pettine-coda

Le graduatorie vanno compilate inserendo (art. 19/7 e art. 21/11 del CCNI 2022/25):

1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2021 e precedenti oppure dal 01/09/2022 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2022 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2022 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);

2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2022, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2022/23 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria, redatta come detto prima.

Esclusione graduatoria

Non vanno inclusi nella graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I (Disabilità e gravi motivi di salute), III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) e VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.

Quando

Le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data che sarà indicata dall’annuale OM che definirà le modalità applicative del CCNI sulla mobilità).

[Quanto detto sopra sulla base del CCNI 2022/25 che, dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma, sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Pertanto, qualora ci fossero in merito delle modifiche, lo comunicheremo immediatamente].

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono un docente di scuola secondaria di I grado, trasferito nell’a.s. 2022/23 nella scuola X. Nell’istituzione scolastica, in cui sono titolare, è presente un docente della mia stessa c.d.c. assunto da GPS I fascia, che l’anno scorso ha svolto l’anno di formazione e prova con contratto a tempo determinato e che per l’a.s. 2022/23 è stato confermato in ruolo. Nelle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione del soprannumerario per l’a.s. 2023/24, la retrodatazione giuridica della nomina dà a tale docente il diritto di essere inserito a pettine o va considerato neoassunto e quindi inserito in coda?

Nonostante il docente assunto da GPS sia immesso in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 (nella medesima scuola in cui ha svolto il servizio a tempo determinato), dovrebbe essere inserito in  coda alla graduatoria, in quanto l’assunzione a tempo indeterminato è avvenuta nell’a.s. 2022/23 e, come leggiamo nel succitato CCNI, sono da considerare in soprannumero per primi (per cui vanno in coda alla graduatoria):

  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo. 

Del resto, la norma è finalizzata a tutelare chi da più tempo svolge servizio di ruolo nell’istituzione scolastica interessata. Vero è che l’assunto da GPS si trova in servizio dallo scorso anno scolastico, ma è altrettanto vero che lo ha svolto con contratto a tempo determinato ed e’ titolare nella scuola dal corrente anno scolastico.

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