Graduatoria interna di istituto: il docente con 104 per assistere familiare disabile può essere escluso solo a determinate condizioni. Vediamo quali

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è un diritto per i docenti che hanno i requisiti
indicati nel CCNI sulla mobiità. Per il docente con 104 devono essere rispettate precise condizioni

Un lettore ci scrive:

Sono titolare di una cattedra di educazione ed interpretazione di un liceo musicale e ho un figlio disabile con 104 art. 3 comma 3.
Sia io che mio figlio siamo residenti nella stessa provincia nella mia sede di lavoro ma non nello stesso comune (distanza 100 km).
L’art 13 comma 2 del CCNI riguardante l’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto recita riguardante il punto IV:
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per tale comune.
La mia domanda è: non essendoci cattedra per la mia classe di concorso, ne nel comune di residenza, ne nella provincia di residenza (eccetto la mia attuale sede di servizio), devo comunque fare domanda in qualsiasi scuola del mio comune di residenza, o posso essere comunque escluso allegando la dichiarazione che non posso effettuare domanda volontaria di trasferimento causa mancanza posti disponibili?

La graduatoria interna di istituto interessa tutti i docenti titolari nella scuola ed è determinante per l’individuazione del perdente posto in presenza di contrazione nell’organico dell’istituzione scolastica.
Non tutti i docenti, però, vengono inseriti nella graduatoria anche se titolari nella scuola, in quanto hanno il diritto, in presenza delle condizioni necessarie, ad avere salvaguardata la loro titolarità a prescindere dal punteggio

Esclusione dalla graduatoria interna di istituto

Come indicato dal nostro lettore, una parte precisa del CCNI sulla mobilità stabilisce quali docenti possono essere esclusi dalla graduatoria e quali sono i requisiti richiesti.
Anche se il nuovo contratto è in fase di predisposizione è possibile ipotizzare con un buon margine di sicurezza che la parte riguardante la graduatoria e i docenti esclusi possa essere confermata.
Nell’art.12 comma 2 si stabilisce, infatti, che non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l’identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) nel comma 1 dello stesso art.12.

Si tratta delle seguenti precedenze:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Sssistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al
genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Condizioni richieste per l’esclusione dalla graduatoria del docente con precedenza 104

Il docente beneficiario della precedenza prevista nel punto IV) ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in presenza delle condizioni previste nel succitato art.12.

Nel comma 2 punti a) e b) si precisa, infatti, quanto segue:
a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica
solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si
applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda
volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Conclusioni

Presentare domanda di trasferimento per scuole ubicate nel comune di residenza del familiare disabile è, quindi, una condizione indispensabile per potere usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Non ha alcuna influenza il fatto che non vi siano cattedre disponibili nelle scuole ubicate in tale comune se la classe di concorso di titolarità risulta nell’organico di tali scuole. In questo caso è necessario presentare comunque domanda di trasferimento
Diverso è se in tali scuole non è previsto l’insegnamento per la classe di concorso di titolarità del docente che non potrà chiedere trasferimento in scuole dove la propria disciplina non fa parte dell’organico
La domanda di trasferimento dovrà essere fatta per il comune di residenza del familiare disabile oppure, in assenza di scuole richiedibili per la propria classe di concorso, per il comune viciniore con scuole richiedibili.
Se, come afferma il nostro lettore, l’unica scuola della provincia nella quale è previsto l’insegnamento per la classe di concorso di titolarità è quella in cui risulta titolare, il docente non dovrà presentare alcuna domanda di trasferimento in quanto non vi sono altre scuole richiedibili.
In questo caso il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto risulta valido

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