Graduatoria interna di istituto, punti concorso anche per docenti idonei 2020

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Nella graduatoria interna di istituto spettano 12 punti per il superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami. Punteggio anche per gli idonei del 2020.

Predisposizione

La graduatoria interna è predisposta dal dirigente scolastico dell’istituto interessato, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi i docenti in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. In base a tale tabella, sono valutati i titoli di servizio e generali, nonché le esigenze di famiglia. 

Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze, vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, per cui sono inseriti:

  1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2021 e precedenti oppure dal 01/09/2022 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2022 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2022 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);
  2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2022, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2022/23 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

L’eventuale perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria.

Esclusione graduatoria

Come leggiamo nell’art. 13, comma 2, del CCNI 2022/25, dalla graduatoria interna, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, sono esclusi i docenti beneficiari delle precedenze di cui al predetto art. 13, comma 1, punti:

  • I (Disabilità e gravi motivi di salute)
  • III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
  • IV (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio/i al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale)
  •  VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)

Tempistica

La graduatoria interna di istituto va predisposta e pubblicata, entro i quindi giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Considerato che tale data ultima è il 21 marzo, la predetta graduatoria va predisposta e pubblicata entro il 5 aprile 2023.

Valutazione concorso

Così leggiamo nella succitata Tabella A, sezione A3-punto A:

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza Punti 12

Ai fini della valutazione, dunque, il concorso deve essere ordinario per esami e titoli, nonché deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore.

Si precisa che:

– si valuta un solo pubblico concorso;

– ai fini della valutazione, il concorso deve essere stato superato (quindi devono essere state superate le previste prove) e non necessariamente vinto;

– il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;

– ai fini della valutazione, il concorso deve essere ordinario per esami e titoli, nonché deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore; conseguentemente:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili
    esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono valutabili in tutti i gradi di istruzione, in quanto sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Concorsi non valutabili

Non sono valutabili i concorsi:

  • riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria);
  • indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
  • straordinario-bis.

Non possono, inoltre, aver valutato il concorso:

  • coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Lo scorso anno ho superato il concorso ordinario, risultando idonea, ma non vincitrice per i posti utili ad entrare. Comunque, ho superato tutte le prove del concorso ordinario POSTO COMUNE scuola primaria.
Nella graduatoria interna d’Istituto per sostegno scuola primaria, posso dichiarare il superamento di tale concorso?

La risposta al quesito è positivo: sì, può dichiarare ed aver valutato il concorso, in quanto ha superato le previste prove e in quanto trattasi di concorso ordinario per titoli ed esami nonché di livello pari al ruolo d’appartenenza.

Graduatoria interna di istituto docenti 2023: è il momento di compilare la domanda. Punteggi servizio, famiglia e titoli. Chi “perde il posto” LO SPECIALE]

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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