Graduatorie ATA 24 mesi, chi compila il Modello B1 e chi il Modello B2

Dal 27 aprile sarà disponibile su Polis Istanze online la domanda per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi da cui si attinge per i ruoli e le supplenze. La domanda interessa sia coloro che devono inserirsi per la prima volta, sia gli aspiranti che sono già inseriti in graduatoria.

Chi si iscrive per la prima volta nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi deve dichiarare tutti i titoli e tutti i servizi.
Chi aggiorna una graduatoria in cui era già presente lo scorso anno deve inserire solo i titoli e i servizi non precedentemente dichiarati.

L’aspirante che aggiorna un profilo e si inserisce in un altro deve dichiarare tutti i titoli e tutti i servizi: sarà l’ufficio che valuterà la domanda a non valutare i titoli e i servizi precedentemente valutati.

Gli spiranti che devono dichiarare l’inserimento di un nuovo profilo devono utilizzare la sezione Modello B1: Richiesta inserimento nella graduatoria dove hanno la possibilità di dichiarare i profili di interesse, su cui ancora non risultano inseriti, e per ognuno di essi i relativi dettagli richiesti.

Gli utenti che devono dichiarare l’aggiornamento di un profilo in cui erano già presenti lo scorso anno devono utilizzare la sezione Modello B2: Richiesta di aggiornamento nella graduatoria dove hanno la possibilità di selezionare i profili di interesse.

Per i dettagli sulla domanda è necessario attendere che la finestra sia disponibile.

Requisiti ATA 24 mesi

I requisiti richiesti per le graduatorie ATA 24 mesi:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Concorso ATA 24 mesi 2023: domande dal 27 aprile. Requisiti, calcolo servizio, punteggio e novità [SPECIALE]

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