Vacanze di Natale e supplenze brevi da Graduatorie di istituto: quando ai docenti spettano proroga e conferma

Proroga e conferma delle supplenze temporanee: una spiegazione utile in vista del periodo di festività, utile soprattutto per i docenti al primo incarico su questa tipologia di supplenza.

Supplenze temporanee

Le supplenze temporanee (malattia, infortuni, maternità) sono assegnate dai dirigenti scolastici, attingendo dalle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia. Ricordiamo che:

  • nella I fascia sono inseriti i docenti inclusi nelle GaE;
  • nella II fascia sono inseriti i docenti inclusi nelle GPS di prima fascia;
  • nella III fascia sono inseriti i docenti inclusi nelle GPS di seconda fascia.

Gli istituti della proroga e della conferma hanno la finalità di garantire la continuità didattica agli alunni. Entrambi sono disciplinati dall’articolo 13 dell’OM 112/2022.

Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022

Proroga 

Così leggiamo nell’OM succitata:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Dunque, il supplente avrà prorogata la supplenza, per cui il nuovo contratto partirà dal giorno successivo alla scadenza del precedente (quindi non vi sarà alcuna interruzione nell’anzianità di servizio), quando il titolare:

  • dopo un primo periodo di assenza, si assenta nuovamente continuativamente (ad esempio: assenza sino al 05/10/21; poi nuova assenza dal 06/10/21; il nuovo contratto partirà da giorno 06/10/21); oppure
  • dopo un primo periodo di assenza, si assenta nuovamente dopo il giorno libero e/o dopo giorno festivo (ad esempio: assenza dal lunedì al venerdì; poi nuova assenza dal lunedì successivo; quindi il periodo di assenza è interrotto dal sabato – scuola chiusa nel caso di settimana corta o giorno libero del docente – e dalla domenica; il contratto partirà dalla giornata di sabato).

Conferma

Quanto alla conferma del contratto, nell’OM summenzionata leggiamo:

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

La supplenza viene, dunque, confermata al supplente già in servizio, per cui non si scorre nuovamente la graduatoria di istituto, quando il titolare:

  1. è assente sino al giorno precedente l’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (ad esempio sino al 22 dicembre – ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze di Natale);
  2. non giustifica il periodo di assenza dal 23 al 6 gennaio;
  3. è assente nuovamente alla ripresa delle lezioni, quindi dal 7 gennaio.

In tal caso, il nuovo contratto del supplente già in servizio riprende dal 7 gennaio.

Anche in questo si salvaguardia la continuità didattica degli alunni, che verrebbe meno nel caso in cui il docente titolare rientrasse in classe anche per un solo giorno (ad esempio il 22 dicembre, pur assentandosi nuovamente dal 7 gennaio).

Evidenziamo che sia la proroga che la conferma della supplenza spettano anche nel caso in cui il titolare cambi tipologia di assenza, in quanto i due istituti si pongono come unica finalità quella di garantire la continuità didattica agli alunni. Pertanto non importa per quale motivo sia assente il titolare, ma che l’assenza si articoli come sopra illustrato.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

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