Graduatorie di istituto, supplenza sostegno a docente non specializzato: sanzione in caso di rinuncia alla proroga?

Docente nominato su sostegno dalla graduatoria di istituto di posto comune: quale sanzione in caso di rinuncia alla proroga della supplenza?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo come avvengono le nomine su posto di sostegno dalle graduatorie di istituto (GI) e quali sono le sanzioni previste in caso di rifiuto ad una proposta di nomina o alla sua proroga o conferma.

Nomina su sostegno da GI

Per l’assegnazione delle supplenze brevi (ma anche al 30/06 e al 31/08, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS) su posto di sostegno dalle GI si attinge, nell’ordine di seguito indicato, da:

  1. elenchi sostegno prima fascia GI;
  2. graduatorie di istituto sostegno II fascia;
  3. graduatorie di istituto sostegno III fascia;
  4. elenchi sostegno prima fascia GI scuole viciniori, sino all’intera provincia;
  5. graduatorie di istituto sostegno II fascia scuole viciniori, sino all’intera provincia;
  6. graduatorie di istituto sostegno III fascia scuole viciniori, sino all’intera provincia;
  7. graduatorie di istituto di I, II e III fascia (nell’ordine) posto comune, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. Per la scuola secondaria, evidenziamolo, si ricorre alle cosiddette graduatorie incrociate (ove confluiscono i docenti delle varie classi di concorso, secondo la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).
  8. graduatorie di istituto di I, II e III fascia (nell’ordine) posto comune delle scuole viciniori sino all’intera provincia, secondo quanto detto nel punto precedente.

Dunque, i dirigenti scolastici giungono a nominare su posto di sostegno dalle graduatorie di istituto di posto comune, in caso di esaurimento di: elenchi sostegno prima fascia GI e graduatorie di istituto sostegno II e III fascia della propria scuola; elenchi sostegno prima fascia GI e graduatorie di istituto di II e III delle scuole viciniori, sino all’intera provincia.

Sanzioni graduatorie di istituto

La sanzioni da applicare, per le supplenze conferite da graduatorie di istituto, riguardano le seguenti fattispecie (art. 14/2 OM 112/2022): rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario; mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto; abbandono del servizio.

Posto comune

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Posto di sostegno

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Si precisa che le suddette sanzioni:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano anche nei casi di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale (infatti la mancata assunzione in servizio ovvero la mancata risposta equivalgono alla rinuncia esplicita).

Abbandono del servizio 

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Il 3 ottobre ho accettato una supplenza breve da graduatoria d’ istituto su sostegno, scuola primaria, invogliata e incoraggiata dal DS che mi ha convocata. Giorno 21 novembre ci sarà la proroga ma io non intendo accettare in quanto il DS ha modificato l’ assegnazione delle cattedre e quindi è cambiato tutto … soprattutto il bambino . Preciso che io sono stata nominata da graduatoria di POSTO COMUNE, non sono specializzata in sostegno, non sono in GaE incrociate e non ho mai fatto richiesta di essere inserita in graduatorie per sostegno. Che cosa mi comporterà rinunciare a questa proroga di contratto su sostegno tenendo conto di quanto detto sopra?

La nostra lettrice è stata nominata su sostegno da posto comune, in quanto la scuola non è riuscita ad individuare docenti specializzati né dalle proprie graduatorie (elenchi sostegno I fascia e graduatorie sostegno di II e III fascia) né da quelle delle scuole viciniori (elenchi sostegno I fascia e graduatorie sostegno di II e III fascia), come sopra riportato.

La sanzione prevista nel caso di rinuncia alla proroga della supplenza su posto di sostegno è quella relativa all’impossibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto (quella della scuola ove si è nominati) sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione, per l’a.s. di riferimento. Tale sanzione, però, è prevista per i soli docenti specializzati [art. 14/2, lettera a) – secondo periodo, OM 112/2022]:

la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze … 

La nostra lettrice, pertanto, in caso rinunci alla proroga della supplenza su sostegno, non dovrà essere sottoposta ad alcuna sanzione e potrà ottenere eventuali supplenze su posto comune dalla graduatoria della scuola in questione. 

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, 2022-11-08 10:40:00, Docente nominato su sostegno dalla graduatoria di istituto di posto comune: quale sanzione in caso di rinuncia alla proroga della supplenza?
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