la ricorrente – già chiamata a svolgere servizio quale personale ATA previa stipula di regolare contratto di lavoro che con l’indicato ricorso aveva chiesto al Giudice adito l’annullamento del Decreto di Verifica e Convalida punteggio graduatoria istituto 3° fascia con il quale era stata operata una rettifica del punteggio precedentemente attribuito ed una riduzione dello stesso e l’accertamento del suo diritto al mantenimento del punteggio precedentemente attribuito. Si pronuncia con l’ordinanza la Cassazione Civile Sez. U Num. 22693/2022 .
L’atto di rettifica del punteggio è accertamento di diritto soggettivo
Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego.
Quando la giurisdizione è del giudice amministrativo?
È stato affermato dalla Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Quando la giurisdizione è del giudice ordinario?
Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario. Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento che, superando il diverso pronunciamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198, ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836.
Le graduatorie d’istituto non sono una procedura concorsuale
Ed infatti, afferma la Cassazione, nella formazione delle graduatorie d’istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a queste allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Con le graduatorie d’istituto non esiste un procedimento di natura selettiva ma è elenco
Non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto.
La discrezionalità amministrativa sussiste solo per la formazione delle regole
Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto – aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie d’Istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al mantenimento del punteggio già attribuito.
In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio è già pendente e che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
, 2022-08-04 12:35:00, la ricorrente – già chiamata a svolgere servizio quale personale ATA previa stipula di regolare contratto di lavoro che con l’indicato ricorso aveva chiesto al Giudice adito l’annullamento del Decreto di Verifica e Convalida punteggio graduatoria istituto 3° fascia con il quale era stata operata una rettifica del punteggio precedentemente attribuito ed una riduzione dello stesso e l’accertamento del suo diritto al mantenimento del punteggio precedentemente attribuito. Si pronuncia con l’ordinanza la Cassazione Civile Sez. U Num. 22693/2022 .
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