Ai fini dell’inserimento dell’invalidità civile, che dà diritto alla riserva di posti, si deve essere disoccupati al momento della presentazione della domanda?
OM 112/2022
L’art. 7 dell’OM n. 112/2022, che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle GPS 2022/24, contiene le disposizioni relative alla presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento. Il comma 4 lettera h) del predetto articolo 7 così dispone:
4. Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
…
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Dunque, nella domanda gli aspiranti dichiarano:
- di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio (e quindi sono disoccupati) oppure
- nel caso abbiano un contratto a tempo determinato, la data e la procedura ove hanno presentato la suddetta iscrizione.
Precisiamo che:
- con la legge 68/99 è stata superata la previsione secondo cui per essere assunti sui posti riservati si doveva essere disoccupati, come leggiamo anche nella circolare ministeriale n. 248/2000: La disposizione di cui all’art. 16 della legge prevede che l’assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all’art. 1 della legge), risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione di cui all’art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione;
- bisogna distinguere tra momento dell’assunzione e momento della partecipazione alla procedura (sia essa concorsuale oppure relativa alle GaE/GPS). Questo perché al momento dell’assunzione non si deve essere disoccupati, mentre all’atto della partecipazione alla procedura (esempio: aggiornamento GPS) si deve dichiarare o di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio oppure si deve indicare la data e la procedura dove la predetta iscrizione è stata in precedenza presentata.
Da quanto detto nel secondo periodo dell’ultimo punto sopra riportato, si evince che coloro i quali non hanno mai inserito i titoli di riserva, quando lo faranno per la prima volta, dovranno indicare l’scrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi essere disoccupati. Pertanto, chi inserisce, ad esempio l’invalidità civile per la prima volta, all’atto del prossimo aggiornamento delle GPS, dovrà dichiarare la predetta iscrizione, mentre chi l’ha già presentata nel precedente aggiornamento ovvero in altra procedura (ad esempio nell’ambito di un concorso) indicherà soltanto data e procedura di presentazione.
Quesito
Buon pomeriggio, lo scorso giugno ho ottenuto la certificazione di invalidità ex l. 68/99 con percentuale del 60% e l’ho comunicato all’ ufficio di collocamento. Dovrò inserirla al prossimo aggiornamento delle GPS ma ho ricevuto un supplenza annuale fino al 30 giugno. Per il primo inserimento della certificazione mi hanno detto che devo essere disoccupata, in caso contrario non posso inserirla, come posso fare? Spero di essere stata chiara. La mia preoccupazione è basata sul fatto che sicuramente l’ aggiornamento sarà precedente al 30 giugno.
Come sopra illustrato, nella domanda di aggiornamento dovrà dichiarare o l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio oppure la data e la procedura in cui l’ha precedentemente presentata. Considerato che la lettrice inserirà per la prima volta il titolo di riserva, se le disposizioni resteranno le medesime, dovrà indicare l’inscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (quindi essere disoccupata) in quanto mai presentata.
Le informazioni sulla valutazione dei servizi sopra riportate si rifanno all’OM n. 112/2022 e alle allegate tabelle di valutazione. Non sappiamo se con il prossimo aggiornamento (QUI le ultime news) ci saranno delle modifiche, che eventualmente comunicheremo immediatamente (senza dubbio sarà introdotta la disposizione contenuta nel DL 75/23, convertito in legge 112/2023, secondo cui a chi svolge servizio su sostegno con il titolo di specializzazione saranno attribuiti ulteriori tre punti per ogni anno di servizio svolto).
Le risposte ai quesiti
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