Graduatorie GPS: dalla pubblicazione dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’attribuzione delle supplenze ancora residue. Otto – nove mesi difficili, dalla compilazione della domanda alla scelta delle scuole in cui comparire in graduatoria di istituto, alle preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023, nel mezzo l’algoritmo con tanti errori e problematiche che hanno reso controversa la procedura, fino a far invocare addirittura il ritorno a convocazioni in presenza.
Uno dei problemi che hanno contraddistinto le GPS 2022/24 è quello delle abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero.
Ne abbiamo parlato con il Presidente Anief Marcello Pacifico e l’Avvocato Maurizio Danza
Abilitazioni all’estero, quali prospettive per chi ha conseguito titoli fuori dall’Italia [VIDEO]
Cosa prevede la normativa
L’art. 7, comma 4 lettera e) dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 afferma “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure;”
Il riferimento dunque è ad aspiranti in possesso del titolo conseguito all’estero entro il 31 maggio 2022. Entro quella data gli aspiranti hanno dichiarato di aver presentato domanda per il riconoscimento del titolo estero e questo ha consentito agli Uffici Scolastici di permettere l’inserimento
- in prima fascia con riserva
- in seconda fascia a pieno titolo
Il riconoscimento del titolo estero
È stata depositata la prima delle sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria che, dopo l’udienza del 16 novembre 2022, doveva pronunciarsi sulla vicenda del riconoscimento in Italia dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in un Paese all’estero, in particolare in Bulgaria, dopo il mancato via libera del ministero dell’Istruzione poiché non sarebbe stato dimostrato l’esercizio della professione per almeno 12 mesi.
Per i giudici di Palazzo Spada diventa indispensabile attuare una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite nel Paese d’origine dal docente che chiede il riconoscimento e della sua idoneità all’accesso alla “professione regolamentata” in quello di destinazione. Il ministero dell’Istruzione dovrà quindi esaminare “l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli”, posseduti dal docente e attuare “un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale”, al fine di accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per svolgere la professione, anche attraverso “misure compensative”.
I tempi per il riconoscimento
Una questione importante è quella dei tempi. La struttura ministeriale che lavora su questa tipologia di titoli riesce a smaltire il lavoro per assicurare l’inserimento (o eventualmente la cancellazione se il titolo non rispetta i criteri) in tempi ragionevoli?
Una volta riconosciuto, il titolo diventa subito valido
Una volta ottenuto il riconoscimento, il procedimento amministrativo prevede la cancellazione dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto e lo scioglimento della riserva in prima fascia. In questo caso infatti non c’è una data entro la quale tutti coloro che sono in attesa del riconoscimento devono sciogliere la riserva: in questo caso si tratta di provvedimenti individuali, di iter diversi per ciascun aspiranti e lo scioglimento della riserva non ha una data nazionale in quanto non riguarda il conseguimento del titolo (già in possesso entro il 31 maggio 2022), ma il riconoscimento in Italia ai fini dell’inserimento in graduatoria.
Naturalmente non vengono messi in discussione i provvedimenti e le supplenze attribuite fino all’inserimento del candidato a pieno titolo in prima fascia.