Graduatorie personale ATA 24 mesi, ecco i titoli che danno diritto alla riserva e alla preferenza dei posti

Con la circolare ministeriale 26352 del 5 aprile 2023, il ministro dell’istruzione e del merito, nel dare disposizioni agli USR sui tempi e sulle procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie del personale ATA 24 mesi, ricorda che la domanda, per chi ne dovesse avere titolo, contiene un’apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” e nello stesso tempo evidenzia le modifiche introdotte.

Riserve e preferenze vanno riformulate

Con la circolare suddetta, il Ministro invita le direzioni regionali a evidenziare, nei bandi di concorso, le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva e l’attribuzione della priorità nella scelta della sede, avvertendo che le dichiarazioni devono essere necessariamente riformulate dai candidati, perché trattasi di situazioni che, se non riconfermate, s’intendono non più possedute.

I soggetti che hanno preferenza a parità di merito e di titoli secondo quando indicato nella circolare ministeriale con riferimento all’art. 5 comma 4 ai nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del D.P.R. 487 del 1994 sono:
• I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
• I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
• I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
• I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
• Gli invalidi e i mutilati civili.

Priorità nella scelta della sede

Secondo le disposizioni previste dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, i soggetti con handicap che in riferimento all’art. 21 hanno
• Un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
in riferimento all’art.33 comma 5,6 e 7
• comma 5) Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
• comma 6) La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
• comma 7) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

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