Coordinamento Modifichiamo il concorso straordinario bis – I docenti dello Straordinario Bis hanno sostenuto un concorso pubblico con estrazione della traccia ed immediata prova d’esame orale sulle conoscenze di cui all’Allegato A, dunque oltre la disciplina della classe di concorso, anche l’Allegato A.1 Parte Generale, impostando una lezione comprensiva della dimostrazione della conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa e sono giudicati, tra l’altro, con la medesima griglia di valutazione del concorso ordinario 2020 dove l’orale si svolge nelle 24h successive all’estrazione della traccia.
I docenti dello Straordinario Bis meritano, come minimo, il riconoscimento dell’abilitazione con formazione dei 24 CFU. Negli altri Paesi la formazione sulle discipline antropo-psico pedagogiche, didattica e metodologie didattiche sono caratterizzanti la professione di docente e vengono solitamente richiesti almeno 60 CFU.
I docenti con servizio di almeno 36 mesi, con contratti a tempo determinato, e che vantano il titolo giuridico alla stabilizzazione, hanno acquisito secondo il diritto europeo (e nazionale) già la “qualification” (ossia in italiano l’abilitazione professionale) in quanto acquisita sul campo, ossia con l’esperienza come docente. Il bando dello Straordinario Bis come risulta in effetti dall’articolo di Orizzonte Scuola tecnicamente presenta una opzione attuabile al fine di sanare questa situazione di grave ingiustizia: basterebbe con un emendamento inserire nel bando la previsione dell’acquisizione di 24 cfu, per i docenti che hanno sostenuto la prova di concorso e che non hanno nel passato acquisito questa formazione specifica psico-pedagogica e di didattica per la professione di docente, al fine di ottenere più che legittimamente l’abilitazione (alla stregua dei docenti che hanno sostenuto il concorso ordinario 2020) e ammettere così tutti coloro che hanno sostenuto l’orale del concorso al corso di abilitazione di 24 cfu (se ovviamente sia necessario integrare questa formazione).
In tal modo si verrebbe a sanare una situazione di incompatibilità giuridica di questo concorso con i parametri essenziali richiesti dal PNRR e far rientrare in questo modo con questa finestra/emendamento anche i precari dello Straordinario bis nell’ambito delle azioni per la Scuola del PNRR. Riteniamo che chi sostiene l’orale dello Straordinario bis debba tornare a casa
almeno con l’abilitazione, altrimenti davvero lo Stato statuirebbe in maniera inequivocabile e formalmente una grave ingiustizia ed anche un precedente nei confronti di persone che hanno sostenuto un Concorso di Stato e sono legittimamente titolari del diritto alla stabilizzazione, tra l’altro, in virtù della reiterazione illecita di contratti a tempo determinato per 36 mesi del datore di lavoro Stato.
L’abilitazione è il minimo che lo Stato debba riconoscere a persone che si sono sottoposte ad una valutazione e selezione per
concorso pubblico. Questo è un punto di partenza di logica giuridica e giustizia che chiediamo al Ministro Valditara al fine che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ristabilisca secondo diritto ed equità davvero il merito a partire dal procedimento di reclutamento dei docenti della Scuola.