Il cartellino identificativo deve indossarlo tutto il personale scolastico? Perché gli ATA non possono usufruire dei musei gratuiti? E altre questioni

Si tratta di una questione dibattuta da diversi anni, che nel mondo della scuola ha visto una sorta di applicazione a macchia di leopardo, ci sono scuole che prevedono il cartellino identificativo per tutto il personale scolastico, sia questo docente che ATA, altre che lo limitano solo al personale ATA, altre che invece non prevedono il cartellino ma ricorrono alla targa, ecc. I cartellini identificativi sono la norma nella quasi totalità della Pubblica Amministrazione. Così come una riflessione andrebbe fatta sulla necessità di far avere all’intero personale scolastico una tessera personale in qualità di dipendente pubblico, da utilizzare, ad esempio, nel caso di agevolazioni per entrate gratuite nei musei e similari.

La questione dell’ingresso gratuito nei musei

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto n. 111 del 14 aprile 2016 ha introdotto una modifica all’art. 4, comma 3, del decreto n. 507 dell’11 dicembre 1997, recante le norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, relativa all’ingresso gratuito consentito “ … al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Nella nota del Ministero dell’Istruzione  0012045.20-03-2017 si legge che l’effettiva attuazione della citata previsione, pertanto, è resa possibile dalla predisposizione di una certificazione della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo determinato e dal rilascio a cura della istituzione scolastica ove il docente presta servizio .

Dunque, si continua ad escludere incomprensibilmente il personale ATA, e soprattutto si ricorre ancora a modellini di certificazione anacronistici, salvo il ricorrere alla carta del docente quando possibile che è comunque prevista solo per il personale docente, anche qui gli ATA esclusi, quando basterebbe rilasciare un cartellino personale per tutto il personale scolastico da utilizzare per le agevolazioni contemplate per i dipendenti pubblici che vanno necessariamente estese anche agli ATA. Il senso di rispetto ed appartenenza alla P.A passa anche da queste cose qui.

Il cartellino identificativo chi lo deve indossare?

L’articolo 55-novies del DLGS 165/2001 afferma che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.  In soccorso interpretativo della norma è poi intervenuta la circolare della Funzione Pubblica, Indicazioni relative all’art.55 novies del decreto legislativo n.165 del 2001.Registrata l’ 11 agosto 2010 – reg. n. 10 fog. n. 385 .

Il cartellino è finalizzato a garantire la trasparenza
Si legge che la norma persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via amministrativa e si inserisce nell’ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell’ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l’organizzazione e l’azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l’utenza.

A chi si applica l’obbligo del cartellino identificativo e/o della targa?
La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all’art. 3 del d.lgs n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Secondo la legge, l’obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta.

Dunque la norma in questione con una interpretazione estensiva riguarderebbe tutto il personale scolastico, docente ed ATA e dirigenti. Con alcuni distinguo tenendo conto della dinamicità della scuola e funzionamento della stessa si potrebbe applicare in modo più flessibile.

I Collaboratori Scolastici sarebbero tenuti ad indossarlo ogni volta che sono a contatto con l’utenza, gli Assistenti Amministrativi, DSGA, Assistente Tecnico e Dirigente Scolastico, potrebbero o avere una targa che ne consenta l’identificazione, da apporre alla porta di entrata dell’ufficio e sulla propria scrivania o in alternativa il cartellino identificativo od entrambi. I docenti, dovrebbero utilizzare il cartellino identificativo non durante l’attività didattica in classe con i propri alunni, ma quando sono in contatto con l’utenza, le famiglie e soggetti esterni, in alternativa, pensiamo al caso dei colloqui, andrebbe collocata targa identificativa sulla propria scrivania dove si svolgono i colloqui. Ma è evidente che per ragioni di semplicità sarebbe più lineare dotare tutto il personale del cartellino identificativo da indossare secondo le indicazioni fornite dalla circolare in commento.  Certo, si dirà, ma che senso ha se il personale è già “noto” alle famiglie, ad esempio? La legge ad oggi non contempla l’esclusione del personale scolastico dall’utilizzo del cartellino identificativo e non fa alcuna distinzione netta all’interno dello stesso.

Per i docenti c’è o non c’è l’obbligo del cartellino scolastico?

Ma come è noto in Italia le leggi non si applicano, si interpretano e su questa disposizione l’interpretazione è stata la normalità.
La circolare in questione, che è di natura  anche attuativa, afferma, che considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l’individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione Che nella scuola ad oggi ciò ha significato che ognuno si è arrangiato a modo suo. “A titolo esemplificativo, continua la circolare della funzione pubblica, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall’ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazione in base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di “cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro”. La circolare della funzione pubblica specifica che la scelta tra l’una e l’altra modalità è rimessa all’amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell’esigenza sottesa che è quello dell’identificazione dell’addetto”. Dalla lettura di questi esempi, il personale docente potrebbe essere ben escluso dall’obbligo del cartellino, cosa che a distanza di dieci anni è forse ben consolidata a livello di consuetudine, salvo una casistica minoritaria,  trattandosi di esempi non esaustivi, quelli citati nella circolare, la questione non è poi così certa, in più va rilevato che lo scopo della norma è quello di consentire l’identificazione del dipendente pubblico, ed è evidente la differenza che sussiste nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni tra il personale docente ed il personale ATA. Dunque si potrebbe concludere che per i docenti il cartellino potrebbe non essere obbligatorio, stante la peculiarità della funzione e dei rapporti con l’utenza, (discorso diverso per il restante personale scolastico) salvo diversi orientamenti ministeriali, ma chi ne prevede a livello d’istituzione scolastica l’eventuale obbligo non è detto che stia sbagliando.

Il codice di condotta

L’articolo 12 del codice di condotta dei dipendenti pubblici (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 ), che si applica anche al personale scolastico,afferma che il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.

Va rispettata l’identità di genere

L’articolo 21 del CCNL scuola afferma che l’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del 2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/il-cartellino-identificativo-deve-indossarlo-per-il-personale-scolastico-perche-gli-ata-non-possono-usufruire-dei-musei-gratuiti-e-altre-questioni/, ATA,badge, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Avv. Marco Barone,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version