Il servizio militare fa punteggio, per prof e personale Ata, anche senza una nomina

La sentenza

Secondo i giudici del Consiglio di Stato il periodo prestato risulta valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie

di Pietro Alessio Palumbo

(Imagoeconomica)

2′ di lettura

Il servizio militare di leva va inserito ed è quindi valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie; e ciò vale anche qualora il suddetto servizio sia stato svolto in assenza di nomina. Il tutto vale – ha inoltre evidenziato il Consiglio di Stato con la recente sentenza 7376 del 23 agosto scorso – sia per il personale docente che per il personale Ata.
Secondo il massimo giudice amministrativo, dalla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la (insensata) conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. In altre parole, se si pone l’esigenza di “ricompensare” chi ha svolto il servizio militare di leva, del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa; non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è da compensare nei confronti di chi all’epoca del servizio militare un lavoro doveva ancora ottenerlo. Avendo nondimeno ed evidentemente dovuto rinunciare alla relativa ricerca durante il servizio prestato nelle forze armate.

Il giudizio

Secondo il Giudice di Palazzo Spada una lettura derogatoria di tali deduzioni e assunti, secondo cui varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale solo nei confronti di coloro che abbiano dovuto “congelare” un rapporto di lavoro perché chiamati a svolgere il servizio militare di leva, si tradurrebbe in realtà in una illegittima disapplicazione delle disposizioni, e soprattutto in una lettura distorta e ingiusta dei precetti costituzionali. Ne deriva che i periodi di servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi e nelle graduatorie scolastiche, sia relative al personale docente che al personale Ata, con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.

, 2022-09-11 10:02:00, Secondo i giudici del Consiglio di Stato il periodo prestato risulta valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie, di Pietro Alessio Palumbo

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