Il TFS anticipato agevolato spetta per dimissioni volontarie non per accedere alla pensione?

Per dimissioni volontarie senza accesso alla pensione non spetta l’agevolazione offerta dal decreto 4/2019.

Il decreto 4/2019 ha introdotto la possibilità di richiedere il TFS anticipato con tasso agevolato da banche che hanno sottoscritto l’accordo quadro con ABI e INPS. E anche se per vedere la luce la misura ci ha messo molto più del previsto da diverso tempo, ormai, è operativo. Rispondiamo al riguardo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:

Buonasera,

volevo chiedere se la possibilità di ottenere il TFS agevolato è valido anche per chi effettua dimissioni volontarie dal pubblico impiego, ma senza immediatamente ricevere il diritto alla pensione.Poniamo il caso di un dipendente che decida di licenziarsi a 65 anni, e che abbia necessità di raggiungere i 67 anni per ottenere il primo assegno pensionistico. Quindi, con due anni di vuoto effettivo.Può tale dipendente fare richiesta per il TFS agevolato immediatamente dopo il licenziamento, senza aspettare 24 mesi (+3 aggiuntivi) normalmente richiesti dall’INPS in caso di dimissioni volontarie?Grazie

Quando spetta il TFS anticipato con tasso agevolato?

Al comma 2 dell’articolo 23 del decreto 4/2019 si afferma che: “i soggetti di cui al precedente comma 1 (coloro che accedono alla pensione  con la quota 100 N.D.R.) nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione secondo la normativa vigente, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS.”.

A questo tipo di beneficio, quindi, può accedere solo chi presenta dimissione per accedere a:

  • pensione quota 100;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata ordinaria.

In qualsiasi altro caso di dimissioni l’anticipo può essere richiesto sempre alle banche ma senza l’applicazione del tasso agevolato. E si troverà a pagare il tasso richiesto dalla banca per questo tipo di finanziamento.


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, 2022-11-02 20:01:00, Per dimissioni volontarie senza accesso alla pensione non spetta l’agevolazione offerta dal decreto 4/2019.
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