Immissioni in ruolo 2022/23, quando si può rinunciare e con quali conseguenze

Nella prima e seconda fase delle immisioni in ruolo, oltre che nella call veloce, è possibile presentare istanza di rinuncia.

In particolare, la rinuncia può essere effettuata:

  • tramite la presentazione della domanda on-line (prima e seconda)
  • successivamente all’assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento
  • successivamente all’asegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento.

Nella prima fase delle immissioni in ruolo (assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto), qualora l’utente non volesse partecipare ai procedimenti riferiti ad una o più delle province/insegnamento, dovrà esprimere la propria rinuncia. L’utente potrà anche rinunciare a tutte le province/insegnamento o ad alcune province/insegnamento, ma in tal caso non parteciperà alla fase di elaborazione per tali province.

Nella seconda fase, i candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e intendono rinunciare, dovranno accedere in POLIS all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia.

Conseguenze della rinuncia

Riportiamo di seguito la sintesi proposta dall’URP del Ministero dell’Istruzione riguardante le conseguenze della rinuncia:

Rinuncia da procedura ordinaria immissione in ruolo: cancellazione dalla graduatoria alla quale si è rinucniato. L’aspirante non potrà più ricevere proposte di assunzione dalle stesse graduatorie

Rinuncia da graduatoria di merito (GM) dei concorsi: cancellazione dalla specifica graduatoria, sia per i vincitori che per gli idonei, che mantengono la permanenza nelle graduatorie per altre classi di concorso/tipologia di posto, se presenti

Rinuncia da fascia aggiuntiva del concorso 2016: l’aspirante decade dall’elenco aggiuntivo, ma rimane nella graduatoria del concorso, se vincitore, e nelle altre graduatorie in cui è inserito

Rinuncia da graduatoria ad esaurimento (GAE): cancellazione dalla GAE specifica per il posto/graduatoria oggetto di rinuncia. L’aspirante che rinuncia a un posto nel sostegno mantiene la permanenza nella graduatoria su posto comune/classe di concorso

Rinucia da call veloce: esclusione dalla procedura di call veloce. In pratica, non si è più considerati per l’assunzione con chiamata diretta

Rinuncia da graduatoria provinciale (GPS) di prima fascia: l’aspirante è escluso dalla procedura straordinaria per le assunzioni da GPS per l’a.s. 2022/23, ma conserva il diritto a permanere in graduatoria e ad ottenere incarichi di supplenza da GPS.

, 2022-07-27 13:56:00, Nella prima e seconda fase delle immisioni in ruolo, oltre che nella call veloce, è possibile presentare istanza di rinuncia. In particolare, la rinuncia può essere effettuata: tramite la presentazione della domanda on-line (prima e seconda) successivamente all’assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento successivamente all’asegnazione della scuola, tramite comunicazione […]
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