Gli aspiranti assunti in ruolo su posto di sostegno sono sottoposti ad un doppio vincolo. Ecco perché e cosa si può fare durante gli anni in cui si è vincolati.
Le assunzioni del personale docente, anche per l’a.s. 2023/24, si articolano in una fase ordinaria e in una straordinaria (quest’ultima prevede l’assegnazione di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, sui posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie).
Le immissioni in ruolo ordinarie vengono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM, dalle quali si attinge secondo un preciso ordine e determinate percentuali. Gli aspiranti, per partecipare alle nomine in ruolo, considerato che le stesse si svolgono in modalità informatizza, presentano due distinte istanze, nell’ordine:
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza); Cosa indicare nella domanda
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza). Cosa indicare nella domanda
Qui tutte le info sulle immissioni in ruolo ordinarie: graduatorie interessate, ordine di scorrimento e percentuali di posti spettanti … – Chi è convocato per la prima domanda e chi per la seconda (caratteristiche AVVISI USR) – Cosa succede se non si presenta l’istanza – PER TUTTE LE INFO SULLE IMMISSIONI IN RUOLO 2023/24 LEGGI IL NOSTRO SPECIALE
Assunti sostegno
Come detto all’inizio, i docenti assunti su posto di sostegno sono sottoposti a due vincoli:
- vincolo triennale neoassunti
- vincolo quinquennale su posto di sostegno
Vincolo neoassunti
Tale vincolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo ed è disciplinato dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017.
In base alle citate disposizioni, a partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Riguardo all’ultimo punto, evidenziamo che l’accettazione di incarichi a tempo determinato (al 30/06 e al 31/08), è possibile soltanto dopo il superamento dell’anno di prova, come si legge nel DM n. 138/2023 (relativo alle immissioni in ruolo 2023/24), il cui articolo 3/3 così dispone: L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Ricordiamo, infine, che la disposizione sopra citata, prevede anche che, superato l’anno di prova, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Vincolo posto sostegno
Al vincolo succitato, per i soli docenti assunti su posto di sostegno, si aggiunge il vincolo quinquennale su tale tipologia di posto, come disposto dall’articolo 23 del CCNI sulla mobilità 2022/25, ove leggiamo quanto segue:
9. L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
12. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti
di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di
trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina,
ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo
titolo di specializzazione.
13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Dunque, per cinque anni, i docenti assunti su sostegno non possono chiedere trasferimento/passaggio su posto comune.
Cosa si può fare e cosa no
Alla luce dei due vincoli sopra riportati, i docenti assunti su posto di sostegno:
- non possono presentare, per tre anni scolastici (compreso l’anno di prova), domanda di trasferimento e/o passaggio provinciale e interprovinciale per cambiare scuola (come anche gli assunti su posto comune);
- sino a quando non sostengono l’anno di prova, non possono ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 (come anche gli assunti su posto comune);
- durante i tre anni di vincolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione provinciale (come anche gli assunti su posto comune);
- superato l’anno di prova, durante i restanti anni di vincolo (due, se l’anno di prova si svolge durante il primo anno di assunzione; lo precisiamo perché il predetto anno può essere rinviato per i motivi normativamente previsti), può accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 (cosa che può fare naturalmente anche dopo, come anche gli assunti su posto comune);
- superato il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e trasferimento provinciali/interprovinciali sempre su posto di sostegno (in tal caso, il vincolo non riparte ma si deve completare in caso di trasferimento; nel caso dell’assegnazione provvisoria sempre su sostegno, l’anno si computa nel quinquennio);
- superato il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, può presentare domanda di passaggio di ruolo provinciale o interprovinciale sempre su sostegno (in tal caso, se soddisfatto nel movimento, il vincolo quinquennale riparte da capo);
- superato il vincolo quinquennale su sostegno può partecipare ai sopra citati movimenti sia su posto di sostegno che su posto comune (sempre che, durante gli anni di vincolo quinquennale, non abbia ottenuto un trasferimento/passaggio interprovinciale su posto di sostegno o provinciale su preferenza puntuale, per cui è soggetto ad un nuovo vincolo triennale, stando sempre al CCNI 2022/25, nella scuola ottenuta in seguito al movimento).
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