Dopo le immissioni in ruolo ordinarie e in attesa dei prossimi concorsi, gli aspiranti si pongono ancora diverse domande anche in virtù della partecipazione a più procedure ovvero della volontà di partecipare alle prossime per conseguire i previsti 12 punti nella graduatoria interna di istituto e nella mobilità. Il tutto nella consapevolezza del vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione e della cancellazione dalle graduatorie di assunzione.
Rispondiamo a dei quesiti posti in merito da un nostro lettore, ricordando dapprima come procederanno le assunzioni a.s. 2023/24, dopo la fase ordinaria, nonché cosa prevede la normativa riguardo alla cancellazione dalle graduatorie e al vincolo triennale.
Assunzioni a.s. 2023/24 e relative operazioni
Articolazione assunzioni
Anche per l’a.s. 2023/24 le assunzioni si articolano in:
- immissioni in ruolo ordinarie, che avvengono attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. Al termine di tali assunzioni nella provincia/regione di inclusione in GaE e/o GM, si svolge la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni;
- assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia (per il solo a.s. 2023/24), finalizzate la ruolo, qualora residuino posti dalle suddette immissioni in ruolo ordinarie. Qui le info sulla presentazione delle domande nell’ambito della procedura di assegnazione delle supplenze
Assunzioni, vincolo triennale e cancellazione dalle graduatorie
Come detto all’inizio, gli aspiranti all’immissione in ruolo si pongono diversi dubbi anche a causa di quanto disposto dal novellato art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tali disposizioni normative, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (Ciò dopo aver svolto l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).
A ciò si aggiunga l’altra disposizione contenuta sempre nel medesimo art. 13/5 (primo periodo) del D.lgs. 59/2017, in base alla quale il docente che supera l’anno di prova è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto, a esaurimento e di istituto in cui è inserito ed è confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha svolto il predetto anno. Al riguardo evidenziamo che, dal tenore letterale della disposizione, cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo avvengono nel medesimo anno scolastico (quello successivo al superamento dell’anno si prova: così, ad esempio, un neoassunto, che svolge anno di prova nel 2023/24, è cancellato dalle suddette graduatorie e confermato in ruolo per il 2024/25), sorge però un dubbio: la cancellazione avviene nel corso dell’anno scolastico, nel caso dell’esempio nel corso del 2024/25 (anche in virtù della tempistica, a suo tempo indicata dal Ministero nella nota del 26/05/2022 riguardo all’applicazione della disciplina previgente, che dava la possibilità a chi aveva superato più procedure di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo) oppure prima che lo stesso inizi (nel nostro esempio il 2024/25)? Il MIM dovrebbe fornire un chiarimento in merito.
Quesiti
Rispondiamo a citati quesiti posti da un nostro lettore.
D1. Sono vincitore del concorso 499/2020 su posto comune (cdc A019). Nel frattempo (a maggio) ho conseguito la specializzazione su sostegno (scuola secondaria di secondo grado) e dunque potrei partecipare alla procedura per l’assunzione da prima fascia dopo l’anno di prova (provincia di Torino). La mia domanda è: poiché non sono stato immesso in ruolo su posto comune, mi converrebbe partecipare alle operazioni per l’assunzione da prima fascia sostegno? O correrei il rischio, dopo l’eventuale superamento dell’anno di prova e l’immissione in ruolo su sostegno, di essere cancellato dalla GM di A019 per l’a.s. 2024/2025 (ex decreto 44/2023 e art. 13/5 del D. Lgs. 59/2017)? Se così fosse, a fine luglio 2023 mi converrebbe partecipare solo alla procedura da GPS per gli incarichi annuali?
R1. Rispondiamo al lettore che la partecipazione o meno alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno è una scelta prettamente personale, per effettuare la quale vanno considerate diverse variabili (ad esempio: il fatto che dalle GPS si è assunti in una provincia che dovrebbe essere gradita, in quanto scelta dallo stesso candidato; la predilezione o meno per il posto di sostegno …). Quanto al rischio paventato nel quesito, rispondiamo che superato l’anno di prova, l’interessato è cancellato da GM, GaE e GI di eventuale inclusione ed è confermato in ruolo (fermo restando il dubbio sopra espresso relativo alla tempistica, per la quale il MIM in precedenza ha concesso tempo più distesi). Valutato il tutto, spetta al lettore decidere se partecipare o meno alla procedura straordinaria in questione.
D2. Concorso straordinario ter. Domanda forse ingenua dettata dall’inesperienza: posso partecipare su stessa cdc in cui risulto già vincitore per acquisire i 12 punti previsti in caso di superamento di pubblico concorso? Se bandissero il concorso anche su sostegno e lo superassi, acquisirei altri 12 punti e sarei docente di ruolo anche su sostegno? Grazie mille per l’attenzione.
R2. Premettiamo che sia nella graduatoria interna di istituto che nei trasferimenti, come leggiamo nelle note alla tabella di valutazione allegata al CCNI 2022/25, si valuta un solo pubblico concorso. La valutazione di “ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza” è prevista per i soli passaggi di ruolo/cattedra e nella maniera seguente: un concorso è valutato 12 punti; gli altri punti 6 ciascuno. Detto questo, non sappiamo ancora come sarà considerato il concorso che sarà a breve bandito: ordinario oppure straordinario? Certo, da quel che si sa sino ad ora, anche riguardo alle prove, potrebbe essere considerato ordinario, però sarà il MIM a dirlo. Pertanto, se il nostro lettore è interessato ai punti previsti per la mobilità professionale, dovrà attendere il bando del prossimo concorso (straordinario ter?) per conoscere se trattasi di ordinario o straordinario, quindi decidere di conseguenza. Quanto al concorso su sostegno non dovrebbe essere sicuramente straordinario (visto che, oltre alle prove, anche il titolo d’accesso è quello per i concorsi ordinari; per posto comune, invece, sino al 31/12/2024 sono previsti anche requisiti diversi da quelli ordinari), per cui vale quanto detto prima: potrà servire al lettore soltanto per avere 6 punti, qualora volesse (e fosse in possesso dei previsti requisiti) partecipare alla mobilità professionale (ossia ai passaggi di ruolo/cattedra). Qui tutte le condizioni per la valutazione del concorso
La consulenza
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