Immissioni in ruolo docenti 2022, torna la Call veloce: domanda, assunzioni, vincoli e sede di titolarità

Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23 saranno seguite dall’assunzione tramite “Call veloce” che, dopo la sospensione prevista per l’a.s. 2021/22, torna nuovamente ad essere effettuata.

Ordine assunzioni

Le assunzioni per l’a.s. 2022/23 si svolgeranno nel seguente ordine e secondo le procedure di seguito indicate:

  1. immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM;
  2. immissioni in ruolo tramite Call veloce;
  3. assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno.

Call veloce

Come detto sopra e come confermato dalla bozza del testo delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo del personale docente a.s. 2022/23, ritorna la procedura denominata “Call veloce”, dopo che la medesima era stata sospesa per l’a.s. 2021/22.

La suddetta procedura “per chiamata”, disciplinata dal DM n. 25/2020, prevede l’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), dopo le operazioni di immissione in ruolo ordinarie (quelle di cui al punto 1 del precedente paragrafo).

Chi riguarda e per quali finalità

La procedura in esame riguarda gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito concorsuali, ai fini dell’assunzione in ruolo in una regione/provincia diversa rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria, nello specifico:

  • in una regione diversa per gli aspiranti inclusi nelle GM;
  • in una provincia o regione diversa per gli aspiranti inclusi nelle GaE (questi ultimi, infatti, possono partecipare alla procedura in una regione diversa rispetto a quella della provincia di inclusione in GaE ovvero in una provincia diversa della medesima regione in cui è ubicata la provincia di inserimento in GaE). Gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GaE in due province scelgono, comunque, una sola regione.

Posti

Le assunzioni dei succitati docenti sono effettuate sui posti rimasti vacanti e disponibili, al termine delle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM. Ciò, al fine di ridurre il numero di contratti a tempo determinato, come leggiamo nel DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, che ha istituito la medesima procedura.

Domanda

La domanda di partecipazione alla procedura:

  • può essere presentata dagli aspiranti che non sono stati destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. di riferimento, ossia per l’a.s. 2022/23;
  • può essere presentata, per ciascuna graduatoria di provenienza ossia di inclusione (GaE e/o GM), per i posti di una o più province di una sola regione;
  • non può essere presentata dai docenti di ruolo e dagli aspiranti che, per l’a.s. 2022/23, sono stati già destinatari di proposte di nomina in ruolo (indipendentemente se l’abbiano o meno accettate).

Nella domanda, da presentare tramite Istanze Online, ciascun aspirante interessato (l’istanza è facoltativa) deve indicare:

  • la regione di partecipazione;
  • la provincia o le province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della regione scelta;
  • le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata;
  • nel caso di più province di destinazione (indicate nell’istanza), l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa; in caso di un’unica provincia di destinazione, soltanto l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
  • la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale del concorso/i di partecipazione.

Quanto alle preferenze, alle precedenze e al punteggio posseduto da ciascun aspirante, gli stessi non vanno indicati nella domanda, in quanto già registrati nel sistema informativo e salvati nella base dati dell’istanza.

Tempistica procedura

Le tempistiche della procedura sono stabilite dal MI negli allegati tecnici al decreto concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, come leggiamo nell’articolo 1, comma 2, del DM n. 25/2020.

Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni (al riguardo si attende apposito avviso).

Tempistica assunzioni

Le assunzioni devono essere effettuate dagli USR competenti entro il 10 settembre 2023, con decorrenza giuridica dal 1° settembre.

Modalità assunzioni

Le assunzioni sono effettuate secondo le modalità di seguito indicate:

1. gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti graduati sulla base di punteggi, preferenze e precedenze posseduti da ciascuno nelle rispettive graduatorie di provenienza (ad esempio: se nella GaE, in cui sono incluso, ho 100 punti, sarò graduato con il medesimo punteggio nei predetti elenchi; questi ultimi naturalmente sono diversi per GaE e GM);

2. le assunzioni sono effettuate rispettando la ripartizione al 50% tra GM e GaE; l’eventuale posto dispari è assegnato alle GM;

3. per le assunzioni da GM si rispetta il seguente ordine:

  • graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi (GM concorsi ordinari 2016 e 2020 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria)
  • graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi ( GM concorsi straordinari 2018 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; GM concorso straordinario 2020 scuola secondaria)
  • graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi

4. nel caso in cui gli elenchi, di cui al punto 1 sopra riportato, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti da GaE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie (dalle GM) e viceversa.

Evidenziamo che:

  • gli aspiranti assunti tramite la procedura in esame ovvero che rinuncino alla proposta di assunzione, decadono esclusivamente dalle altre procedure di chiamata (quindi soltanto dalla Call veloce);
  • in caso di rinuncia non si procede al rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.

Vincoli e sede di titolarità

Agli aspiranti immessi in ruolo dalla procedura in esame si applica l’articolo 13/3 del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 [articolo 58, comma 2-lettera f)], in base al quale gli stessi (aspiranti) sono tenuti a rimanere nella stessa scuola, in cui svolgono l’anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni (tre in totale: 1 per l’anno di prova + altri 2). Non sono soggetti al predetto vincolo triennale, i docenti che vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero o esubero ovvero i soggetti con grave disabilità o che assistono il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado con grave disabilità.

Il citato articolo 13/3 del D.lgs. 59/2017 è stato poi ulteriormente modificato dall’art. 19, comma 3-sexies, DL n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, in base al quale i suddetti docenti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007. 

Evidenziamo, infine, che, alla luce di quanto previsto dal CCNI sulla mobilità 2022/25, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Pertanto, per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:

  • scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.

Decadenze

Gli aspiranti assunti tramite la procedura sopra illustrata, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, sono cancellati da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato (GaE, GPS e GI) o indeterminato (GaE e GM), ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.

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, 2022-07-16 13:27:00, Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23 saranno seguite dall’assunzione tramite “Call veloce” che, dopo la sospensione prevista per l’a.s. 2021/22, torna nuovamente ad essere effettuata.
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