In attesa di conoscere il contingente destinato alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24 e dell’avvio delle relative operazioni, ricordiamo come procedere per l’assegnazione dei posti in caso le rispettive GaE o GM siano esaurite e perché alle graduatorie di merito concorsuali potrebbero spettare più posti rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Immissioni in ruolo ordinarie 2023/24
Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’art. 399/1 del D.lgs. n. 297/94, si svolgono attingendo da GM e GaE secondo le seguenti percentuali:
- 50% GaE;
- 50% GM.
Evidenziamo che:
- nella fase ordinaria rientra anche la Call veloce, che si svolge dopo le assunzioni nei territori di pertinenza delle suddette graduatorie (GaE e GM) e consiste nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico;
- il 50% di posti destinato alle graduatorie di merito concorsuali, ricordiamolo, è suddiviso tra le varie GM esistenti, secondo diverse percentuali. Ne abbiamo parlato in “Immissioni in ruolo docenti 2023, si attinge da GaE e GM. Percentuali posti e ordine scorrimento graduatorie concorsuali”;
- le immissioni in ruolo ordinarie saranno seguite da una fase straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, qualora dalle stesse (immissioni) residuino posti di sostegno vacanti e disponibili.
Nel caso in cui:
- la graduatoria di un concorso (per titoli ed esami) sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente GaE; tali posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva (articolo 399, comma 2, D.lgs. 297/94, per tutti i gradi di istruzione);
- la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali (art. 17/1 del D.lgs. 59/2017 per la scuola secondaria e art. 4, comma 1-ter, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 per la scuola dell’infanzia e primaria).
Recupero posti
Oltre a quanto detto nel punto 1 sopra riportato, è anche possibile che non siano state effettuate nomine da una o più GM, poiché non ancora vigenti (come nel caso di diverse GM del concorso ordinario 2020).
Pertanto, qualora nell’a.s. 2022/2023 non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito (o meglio da alcune di esse), in quanto non ancora vigenti, e i relativi posti sono stati assegnati ai docenti iscritti in GaE, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle procedure concorsuali.
Esempio:
- nell’a.s. 2022/23, alla classe di concorso X erano destinati 10 posti, da dividere tra GaE e GM (5 alla GaE e 5 alla GM);
- la GM della suddetta classe di concorso X non era ancora vigente, per cui i 5 posti ad essa spettanti sono stati assegnati ai docenti presenti in GaE;
- nell’a.s. 2023/24, se la GM in esame è vigente, ad essa vanno restituiti i 5 posti in più assegnati lo scorso anno alla GaE.
Posto dispari
Qualora, infine, il numero di posti da assegnare in ruolo sia dispari (per cui non ci può essere una suddivisione perfetta), si procede nella maniera seguente:
- l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella tornata di nomine precedente;
- qualora, nella tornata precedente non vi siano state penalizzazioni, l’unità eccedente è assegnata alle graduatorie delle procedure concorsuali.
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