Immissioni in ruolo sostegno 2023, vincolo quinquennale. Quando la mobilità per posto comune?

Il docente assunto in ruolo su posto di sostegno deve permanervi per un quinquennio, superato il quale potrà chiedere trasferimento o passaggio di ruolo su posto comune.

Così leggiamo nell’articolo 23 del CCNI 2022/25 sulla mobilità:

  • I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (comma 3). Lo stesso dicasi per chi è trasferito in ambito provinciale
  • L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 9)
  • L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 10)
  • I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono
    partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di  permanervi per un quinquennio (comma 11)
  • Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione (comma 12)
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente
    preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di
    disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (comma 13)

Dunque, gli immessi in ruolo su posto di sostegno devono permanervi per cinque anni, durante i quali, comunque, è possibile presentare domanda di trasferimento su posto di sostegno ed anche di passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno: nel primo caso (trasferimento), gli anni di vincolo non ripartono da capo ma proseguono; viceversa, nel secondo caso (passaggio) il vincolo riparte da capo.

Evidenziamo che:

  • la domanda di trasferimento/passaggio per posto di sostegno può essere presentata, solo in seguito al vincolo triennale previsto per i neoassunti e disciplinato dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94;
  • ai sensi dell’articolo 4 del CCNI 2022/25, la domanda di passaggio di ruolo può essere presentata dai soli docenti che: abbiano superato l’anno di prova nel grado di titolarità e siano in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione richiesto con il passaggio;
  • nel computo del quinquennio, che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica, è calcolato l’anno scolastico in corso (ossia quello in cui si chiede il trasferimento).

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente di sostegno assunto con immissione speciale da GPS I fascia nell’ a.s. 2022/23; ho superato l’anno di provo e dal 1 settembre 2023 sono assunto di ruolo. Dopo quanto anni potrò presentare domanda per il passaggio al posto comune?

Il docente non indica il grado di istruzione in cui è stato assunto, per cui non sappiamo se trattasi realmente di passaggio di ruolo (infatti, il trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa nello stesso grado di istruzione, viene comunemente chiamato passaggio di ruolo; questo invece riguarda il cambio di grado di istruzione di titolarità). Chiarito ciò (per i requisiti relativi al passaggio di ruolo vedi sopra; per il trasferimento è sufficiente l’abilitazione per il grado/classe di concorso richiesta), rispondiamo al lettore che potrà presentare domanda per posto comune, una volta superati i previsti 5 anni di permanenza su sostegno, ossia: 2023/24 (anno da cui decorrerà giuridicamente la nomina in ruolo), 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28. Quindi potrà presentare l’istanza nel corso dell’a.s. 2027/28 per il 2028/29.

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