Iscrizioni 2023/24, quando è possibile trattenere i bambini nella scuola dellinfanzia

Con la scuola primaria, com’è noto, inizia l’obbligo di istruzione. E’ possibile derogare al predetto obbligo e quindi trattenere presso la scuola dell’infanzia un bambino di 6 anni?

Domande

Le domande di iscrizione a.s. 2023/24 si presentano online, eccetto che per la scuola dell’infanzia e per alcune altre istituzioni e percorsi.

Si effettuano online (dalle ore 08.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023), inoltrando alla scuola scelta la relativa domanda, le iscrizioni:

  • alle classi prime della scuola primaria;
  • alle classi prime della scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line;
  • alle classi iniziali dei corsi di studio delle scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

Si effettuano in modalità cartacea (presentando domanda alla scuola di interesse dal 9 al 30 gennaio 2023) le iscrizioni:

  • alle sezioni della scuola dell’infanzia;
  • alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
  • alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE);
  • al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
  • ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
  • agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Scuola primaria e obbligo di istruzione

Come detto all’inizio, l’obbligo di istruzione inizia con la scuola primaria, considerato che lo stesso (obbligo) riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni. 

Alla classe prima della scuola primaria, leggiamo nella nota n. 33071 del 30 novembre 2022:

  1. si iscrivono i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;
  2. possono iscriversi anche i i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024.

Nel primo caso, dunque, si tratta di un obbligo, mentre nel secondo di una facoltà, che i genitori possono esercitare, tenendo in considerazione le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata dal bambino/a.

Deroga obbligo di istruzione

E possibile derogare all’obbligo di istruzione, quindi all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria e trattenere il bambino/a, che compie i sei anni entro il 31/12/2023, presso la scuola dell’infanzia?

Sì, è possibile ma soltanto nel caso di bambini con disabilità o arrivati con adozione internazionale. La deroga è consentita per un solo anno ed è concessa in via eccezionale su richiesta della famiglia per casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità. 

Bambini con disabilità

Nel caso di bambini con disabilità, l’eventuale documentazione, che attesti la necessità di derogare all’obbligo di istruzione e quindi trattenere il bambino/a presso la scuola dell’infanzia, non può che essere prodotta dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), il cui compito è proprio quello di favorire l’inclusione e seguire il percorso formativo del bambino interessato. 

Evidenziamo che la nota del 30/11/2022, in merito alla deroga in esame, rinvia all’articolo 114/5 del D.lgs. 297/94 ove si evince che si può derogare all’obbligo di istruzione per motivi di salute o per altri impedimenti gravi.

Bambini arrivati con adozione internazionale

Nel caso di bambini arrivati con adozione internazionale, il riferimento per la deroga in oggetto è costituita dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, di cui alla nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014, ove leggiamo quanto riportato nella summenzionata nota del 30 novembre 2022:

Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall’iscrizione alla prima classe della primaria al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia.

Conclusioni

In definitiva, la deroga all’obbligo di istruzione, quindi all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria (con conseguente trattenimento presso la scuola dell’infanzia) del bambino/a, che compie i sei anni entro il 31/12/2023:

  • è possibile soltanto nel caso di bambini con disabilità o arrivati con adozione internazionale;
  • è consentita per un solo anno;
  • è concessa in via eccezionale su richiesta della famiglia per casi circostanziati;
  • è concessa per gravi motivi di salute ovvero per altri gravi impedimenti;
  • va debitamente motivata da documentazione che ne attesti la necessità.

Nota n. 33071 del 30 novembre 2022

Nota n. 4329 del 7 dicembre 2022

Iscrizioni scuola 2023/24: domande dalle ore 8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio. NOTA e ALLEGATI

Qui tutte le FAQ Ministero

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