Isee, come si determina il nucleo familiare?

Isee

La formazione del nucleo familiare è l’elemento essenziale dell’Isee, ma come si determina in caso di genitori divorziati?

L’Isee è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Per ottenere l’Isee è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione di ogni componente del nucleo familiare. Di seguito un quesito di una lettrice in merito al divorzio dei genitori che ci chiede:

Buonasera vi scrivo per quanto riguarda la richiesta della dsu. Il giorno 8 settembre 2023, attraverso un commercialista, ho fatto la richiesta della dsu approvata dall’inps una settimana dopo. Il mio nucleo familiare è composto da me e mio padre, mentre mia madre è divorziata da mio padre e risposata con un’altra persona. Il commercialista ha inserito mia madre come componente aggiunta, il risultato è quindi un ISEE molto alto. Informandomi con altri commercialisti c’è chi mi diceva che i dati finanziari e patrimoniali di mia madre servono, chi invece dice che,  anche se mia madre non manda il mantenimento a mio padre, basta il codice fiscale e barrare la prima voce della casella D. Mi sapreste dare una mano? Mia madre in quanto risposata è da considerare una componente aggiunta? O è giusto barrare la prima voce della casella D?  

In presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. Quindi la madre non va considerata come componente aggiunta. Anche perché essendo sposata con altro uomo, sicuramente è con lui che farà un altro Isee e costituirà un nuovo nucleo familiare.

Nelle Istruzioni dell’Inps si legge che se

“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora, dal Quadro A, risulti che nel nucleo familiare del beneficiario sia presente un solo genitore mentre l’altro risulta non coniugato con il primo e con lui non convivente. Ai fini della richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario per tale genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore, deve essere necessariamente compilato anche il quadro D;In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D. 

Nella compilazione del quadro D, nel suo caso, basta indicare il codice fiscale  di sua madre e barrare la prima casella del Quadro D.

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