Isee università: esiste un modo per escludere il genitore non convivente?

Isee

Come deve essere considerato il nucleo familiare quando di richiede l’Isee per il diritto allo studio universitario?

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. 

Esiste poi l’isee università che deve essere presentato dagli studenti che intendono richiedere prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (esenzione o riduzione tasse universitarie, borse di studio, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata ecc.). Sia per questo tipo di ISEE che per le altre tipologie, l’elemento principale è la composizione del nucleo familiare, come nel caso seguente: 

Il padre delle mie figlie, non convive con noi da 12 anni, non sta nel nostro stato di famiglia. Ma per l’ isee universitario serve la sua giacenza media. Esiste un modo per toglierlo dall’ isee universitario?

Il nucleo familiare nella composizione dell’Isee università

I coniugi anche se hanno diversa residenza fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare e i figli fiscalmente a carico dei genitori sono attratti nel nucleo di questi ultimi. Quanto all’individuazione del nucleo familiare di riferimento dello studente, questo va identificato indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Secondo la disciplina generale, lo studente con residenza diversa da quella dei genitori e fiscalmente a loro carico ai fini IRPEF:  

  • se i genitori sono coniugati o conviventi, andrà incluso nel nucleo ISEE dei genitori stessi;
  • se i genitori non sono coniugati e fanno parte di nuclei distinti, il figlio dovrà scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento (se quello del padre o quello della madre) e la scelta varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione fermo restando che il genitore non convivente deve essere considerato come componente attratta o aggregata, in base alla sua condizione.

Il padre di suo figlio, quindi, deve entrare con i propri redditi e patrimoni nell’Isee quale componente attratta o aggregata. L’unico modo per non considerarlo nell’Isee, in base a quanto previsto dall’Inps, è quando c’è una disposizione dell’autorità giudiziaria che certifichi che il genitore è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l’estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti o qualora è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare. In mancanza di questi provvedimenti il padre deve essere compreso nell’Isee.

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