Il Ministero fornisce istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2018/19
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2018/19 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre
soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza
degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della
convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Fonte dell’articolo: MIUR