La scuola vive nel passato: la legge non ha scalfito la sua tradizionale, stantia, quotidianità. Lettera

Inviato da Enrico Maranzana -Come sarebbe l’attività scolastica se la gestione fosse “secundum legem”?

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Dirigenza pubblica.
L’art. 37 afferma la necessità di “Rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
Il compito principale del dirigente scolastico è l’applicazione della legge; responsabilità volta all’unificazione della gestione scolastica e a vincolare gli organi collegiali alle funzioni previste dal loro mandato costitutivo.
Gli organigrammi messi a disposizione dalle scuole online documentano la generale trasgressione del principio di distinzione: il dirigente è raffigurato come tuttologo.
Una corretta rappresentazione, inoltre, richiede la tridimensionalità.

Legge 107/2015 art.1
Il comma 14 specifica la procedura per l’elaborazione e l’adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa “elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto”.
La disposizione attribuisce al Consiglio d’Istituto la funzione strategica. L’approvazione del documento certifica non solo la verificabilità degli obiettivi formativi ma anche la loro precisa formulazione, essenziale sia per indirizzare la didattica, sia per facilitare i rapporti con le famiglie.
Ciò è conforme al comma 2 dell’art. 1 del DPR 297/99 che stabilisce: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche … si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione”.
Quante scuole rendono trasparente la loro progettualità formativa?

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 10
La lettera d) del comma 3 stabilisce che il potere deliberante relativo ai “Criteri generali della programmazione educativa” è attribuito al Consiglio di Istituto. Quest’organismo, in applicazione della norma sull’autonomia, vincolerà il Collegio dei docenti all’identificazione delle capacità sottese ai traguardi presenti nel Ptof, al loro perseguimento e verifica, nonché alla capitalizzazione degli scostamenti tra attese e risultati.
Tale vincolo si estenderà anche ai Consigli di Classe sia per l’adattamento degli obiettivi indicati dal Collegio alle peculiarità degli studenti, sia per il coordinamento degli insegnamenti rispetto alle mete educative.
La progettazione educativa e quella dell’istruzione sono praticate nelle scuole?

Un modello organizzativo conforme alla legge è in rete: “Un approccio scientifico alla riforma della scuola”.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/la-scuola-vive-nel-passato-la-legge-non-ha-scalfito-la-sua-tradizionale-stantia-quotidianita-lettera/, Lettere in redazione, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione, Autore dell’articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version