La trattenuta sullo stipendio per i primi 10 giorni di assenza per malattia quando non va operata?

L’art. 71 della legge 133 del 2008 ha introdotto la trattenuta a “ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio” per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i primi 10 giorni.

Quando non opera la trattenuta

Lo stesso articolo 71 afferma che non opera la trattenuta “per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

Infortunio sul lavoro

Al personale scolastico assente per infortunio sul lavoro va riconosciuto il diritto:
• alla conservazione del posto fino alla sua guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto;
• a non avere conteggiate le suddette assenze ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia;
• alla corresponsione dell’intera retribuzione per tutto il periodo previsto alla conservazione del posto.

Causa di servizio

Le assenza per malattia per causa di servizio garantisce al lavoratore:
• l’intera retribuzione, compreso ogni indennità o emolumento;
• la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi;
• a richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolari gravi.

Day hospital

Per le assenze dal servizio, certificato dall’ASL o da struttura sanitaria competente per day ospital o ricovero domiciliare, purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day – surgery, day – service, pre – ospedalizzazione, e pre – ricovero, spetta:
• il trattamento economico come in caso di malattia;
• l’equiparazione delle suddette assenze a quelle previste sia per ricovero ospedaliero sia per i periodi di convalescenza.

Patologie gravi che richiedano terapie salvavita

Il personale scolastico, assente per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come l’emodialisi, chemioterapia o altre forme assimilabili, attestate dalle competenti strutture medico-legali delle ASL o dagli enti accreditati o nei casi previsti dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni, ha diritto:
a non aver conteggiato il suddetto periodo nelle assenze per malattia all’intera retribuzione.

Periodo di convalescenza

Il personale in convalescenza dopo un periodo di malattia senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata, per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante, ha diritto all’intera retribuzione.

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