Lavoro agile per i fragili fino al 31 marzo, più di 15 milioni di euro per le supplenze: la norma in legge di Bilancio

Lavoro agile per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2023: la norma è contenuta nella legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022. Per le supplenze vengono destinati più di 15 milioni di euro per l’anno 2023.

Lavoro agile per i fragili

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

E’ quanto si legge al comma 306 della legge di Bilancio 2023

Oltre 15 milioni di euro per le supplenze

Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto
dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, […], la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

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