Le ricadute della riforma dello sport sulla Scuola: analisi di Palmisciano, Dirigente Ispettore Tecnico MIM

Di Gennaro Palmisciano, Dirigente Ispettore Tecnico Ministero dell’Istruzione e del Merito – Con il termine Riforma dello Sport 2023 si fa riferimento al complesso di misure introdotte dai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, le quali sono state modificate ed integrate dai due successivi decreti 163/2022 (cosiddetto correttivo) e 120/2023 (correttivo bis). Si tratta di disposti legislativi che hanno introdotto alcune tutele per i lavoratori dell’universo sportivo, le quali hanno aggravato gli oneri per gli enti sportivi, tanto da far ritenere la riforma come l’atto a maggior impatto economico per il settore dello sport dilettantistico.

Sono tre le principali ricadute sulla Scuola.

1. Si riporta il testo dell’art. 1, comma 17 lettera d) del decreto legislativo 120/2023, entrato in vigore il 5/9/2023:
“I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. Qualora l’attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell’ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater”.

La norma disciplina la collaborazione al movimento sportivo dei dipendenti pubblici.

Costoro possono prestare la propria attività come volontari per ASD, SSD, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva etc., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione di tale attività all’Amministrazione di competenza.

Se l’attività sportiva prestata rientra invece nell’ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, va chiesta preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni, tenendo in conto la disciplina dell’incompatibilità. In mancanza di risposta, scatta il silenzio-assenso. In carenza della richiesta e della autorizzazione sono previste sanzioni disciplinari e amministrative.

La disciplina generale dell’autorizzazione per il dipendente pubblico è nel comma 10 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”. In buona sostanza il legislatore ha riconosciuto il contributo dei dipendenti pubblici nel lavoro sportivo quale meritevole di tutela, tanto da riservargli la stessa dignità di una funzione pubblica, con l’introduzione del silenzio assenso.

Resta vigente l’art. 454 del testo unico scuola, che disciplina i congedi straordinari per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica (su richiesta del C.O.N.I. per particolari esigenze di attività tecnico sportiva, per ogni anno scolastico, con durata complessiva non superiore a 30 giorni) e la messa a disposizione del C.O.N.I. (per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, di docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive, con retribuzione a carico del C.O.N.I.).

2. L’art.30 del D.lgs 36/2021 ha introdotto l’apprendistato sportivo, il quale può assumere tre forme diverse: quello di I livello (per conseguire diploma e qualifica professionale), quello di III livello (allo scopo di alta formazione e ricerca) e l’apprendistato sportivo professionalizzante. Gli enti sportivi dilettantistici possono stipulare contratti di apprendistato dei primi due tipi, mentre le società professionistiche possono attivare contratti di apprendistato professionalizzante. FIGC, Lega Pro e AIC hanno sottoscritto un accordo per l’apprendistato professionalizzante. Un addendum all’accordo collettivo definisce un set di regole e di strumenti da mettere a disposizione delle società sportive di serie C. Alcune di queste hanno cercato così di garantire agli atleti la migliore acquisizione della professionalità sportiva e validi percorsi di formazione.

Così, da un lato gli apprendisti, grazie a questo tipo di contratto, possono acquisire una formazione specifica nel settore sportivo e mettere in pratica le proprie competenze lavorative in un ambiente reale, assolvendo l’obbligo scolastico. Dall’altro lato gli enti sportivi hanno l’opportunità di formare giovani talenti e contribuire alla crescita del comparto sportivo dilettantistico. I costi da sostenere hanno limitato per il momento alle società professionistiche il ricorso all’istituto dell’apprendistato sportivo.

3. La registrazione dei verbali di revisione degli statuti per adeguamento alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 sarà esente da imposta di registro non solo per gli enti sportivi, ma anche per le scuole che dovessero avere la necessità di aggiornare lo statuto dell’associazione sportiva scolastica. Comunque, in Italia si contano sulle punta delle dita di una mano le associazioni scolastiche, a differenza, per esempio, di quanto avviene in Francia, dove ogni istituto ha una associazione sportiva scolastica, la quale partecipa a un campionato dedicato.

La norma rientra nello stesso ordine di idee della modifica all’articolo 3 comma 2 dello statuto del Coni, approvata il 26 luglio 2023, che riconosce il ruolo della Scuola e dell’Università nella promozione e tutela dello sport giovanile.

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