La regolamentazione dell’interruzione della gravidanza è contenuta nel D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 19, che prevede che l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Una lettrice chiede:
Sono una supplente annuale ATA. Alla 17esima settimana di gravidanza, ho avuto un’interruzione di gravidanza; da una lettura di varie circolari dell’INAIL (circolare n. 48/1993 e n. 51/2001); e da una nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, (nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008), ho dedotto che avendo avuto una interruzione di gravidanza prima di 180 giorni di gestazione ho diritto a un periodo di malattia riconosciuto come assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” e che tale periodo deve essere escluso dal periodo di comporto, cioè, alla durata massima di malattia che mi spetta.
Volevo conferma di questo e sapere qual è il periodo massimo che mi spetta di questa malattia determinata da gravidanza e quale procedura devo attuare , ovvero se devo produrre dei certificati medici (e che tipo di certificato occorre) e se devo fare ulteriori comunicazioni all’INPS o altro istituto. Grazie
Si considera aborto, con conseguente diritto all’indennità di malattia, l’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del suddetto 180° giorno ossia, più precisamente, entro il 179° giorno dall’inizio della gestazione (art. 12, comma 1, del D.P.R. 1026 del 1976).
L’interruzione di gravidanza avvenuta entro il 179º giorno dall’inizio della gestazione non dà diritto al congedo di maternità ed è considerata come “malattia”.
Le assenze a tale titolo non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.
La scuola pertanto non può conteggiare tali assenze nel periodo di comporto di malattia. Ciò vale sia per il personale a tempo indeterminato che per i supplenti.
Tutte le assenze dovute all’interruzione di gravidanza (avvenuta entro il 179° giorno o successivi all’inizio della gestazione, oppure decorsi i tre mesi di assenza obbligatoria dal lavoro), non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.
Tali giorni rientrano infatti nella cosiddetta “malattia determinata da gravidanza” e non saranno computabili nel periodo massimo previsto dal Contratto Scuola, per la conservazione del posto di lavoro.
Cosa serve?
In caso di aborto spontaneo o volontario la dipendente deve produrre entro 30 giorni il certificato medico rilasciato da un medico di base convenzionato attestante il mese di gravidanza al momento dell’interruzione e quella che sarebbe stata la data presunta del parto. Il medico dovrà stabilire il tempo necessario al ripristino della capacità lavorativa della lavoratrice.
Sono strutture convenzionate con il SSN: aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42, legge n. 833/78); strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari (art. 39, legge n. 833/78); istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42, legge n. 833/78); ospedali classificati o assimilati ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della legge n. 132/68 (art. 41, legge n. 833/78); istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge n. 833/78 e DPC 20.10.1988); enti di ricerca (art. 40, legge n. 833/78).
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, 2022-12-15 11:24:00, La regolamentazione dell’interruzione della gravidanza è contenuta nel D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente, Orizzonte Scuola Notizie