Mobilità 2022/23, chi e come può presentare domanda. Preferenze sintetiche e scuola di titolarità


Come vanno presentate le domande di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quante preferenze si possono esprimere? Come vengono trattate le preferenze sintetiche? Si può esprimere la scuola di titolarità? Come vanno presentate le domande di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quante preferenze si possono esprimere? Come vengono trattate le preferenze sintetiche? Si può esprimere la scuola di titolarità?
Questa la tempistica relativa alle operazioni del personale docente, come si legge nell’Ordinanza Ministeriale n. 45/2022:
Le domande di mobilità volontaria (trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra) sono presentate telematicamente, attraverso il portale Istanze Online del sito del Ministero dell’istruzione, cui si accede tramite SPID.
La domanda si può presentare per una o più province.
Alle domande online va allegata la documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione – Tabella A per i trasferimenti e Tabella B per i passaggi – allegate al CCNI 2022/25: 
Oltre alla succitata documentazione, alle domande vanno allegate eventuali certificazioni utili a fruire delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è possibile documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra istanza il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
Nella presentazione della documentazione da allegare alle istanze (così come nella compilazione delle medesime) bisogna prestare molta attenzione, in quanto le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto, con conseguente restituzione alla scuola ovvero provincia (in caso di indisponibilità della scuola) di precedente titolarità.
Possono presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23:
Possono presentare domanda di passaggio di ruolo/cattedra per l’a.s. 2022/23 i docenti che:
I docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare domanda sia di trasferimento che passaggio.
Al fine suddetto, vanno presentate domande distinte:
Le preferenze esprimibili in ciascuna domanda (sia di trasferimento che di passaggio) presentata possono essere al massimo 15 e possono essere indifferentemente del seguente tipo:
a) istituzione scolastica;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
Il docente sceglie liberamente se indicare solo scuole ovvero scuole e distretti oppure scuole, distretti e comuni … L’unico vincolo è numerico, in quanto non si possono esprimere più di 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali.
Assegnazione scuola
Nel caso si esprimano preferenze sintetiche (distretto, comune e provincia), al docente (che ottiene il movimento richiesto) è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale. Qualora nella preferenza sintetica in questione vi siano più posti disponibili e la prima scuola con posto disponibile sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente con punteggio inferiore, la predetta prima scuola è assegnata al docente che l’ha richiesta con preferenza puntuale o comunque più specifica, mentre al docente con punteggio superiore viene assegnata un’altra scuola con posto disponibile. Se, invece, vi è un solo posto disponibile, questo va assegnato al docente con punteggio maggiore.
Esempio con due disponibilità nel comune X:
Esempio con disponibilità nella provincia X:
Altre disponibilità
I docenti, che nella domanda indicano preferenze sintetiche, possono esprimere di essere disponibili ad ottenere il movimento nelle seguenti tipologie di percorsi:
a) istruzione degli adulti (comprendente corsi serali degli istituti di II grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti)
b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
c) sezioni ospedaliere;
d) licei europei.
L’indicazione delle sopra riportate preferenze è valida per i soli comuni nei quali i medesimi percorsi sono presenti.
I docenti, che non esprimono la preferenza per i summenzionati percorsi, non vi possono essere trasferiti. Conseguentemente, è possibile che vi siano trasferiti docenti con punteggio inferiore, fermo restando che abbiano espresso la relativa preferenza.
La scuola di titolarità non può essere indicata, tra le preferenze, per la tipologia di posto di titolarità del richiedente. Viceversa, può essere indicata:
Nel modulo domanda, infine, gli interessati possono chiedere di essere trasferiti su cattedre orario esterne, che sono costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi  ovvero tra corso diurno e corso serale e viceversa.
Le cattedre orario possono essere assegnate, soltanto se i docenti le avranno esplicitamente richieste nella domanda.
Mobilità 2022, le date ufficiali: docenti (28 febbraio-15 marzo), Ata (9 -25 marzo) Ordinanza ministeriale pubblicata [PDF e VIDEO GUIDA]

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Pietro Guerra

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