I docenti dichiarati perdenti posto per l’a.s. 2022/23 possono essere trasferiti d’ufficio. Vediamo l’ordine e la modalità con cui avvengono tali trasferimenti.
Trasferimento d’ufficio
Ricordiamo che il trasferimento d’ufficio dei perdenti posto viene disposto nei confronti dei docenti che:
- non presentino domanda di trasferimento oppure
- pur presentando domanda (condizionata o meno), non siano sodisfatti nelle preferenze espresse per cui, nel corso dei movimenti, permangono nella condizione di perdente posto.
Il punteggio con cui i docenti partecipano a tale movimento è quello attribuito dai dirigenti scolastici nella graduatoria interna di istituto (in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica).
Modalità trasferimento d’ufficio
Il trasferimento d’ufficio avviene nell’ordine di seguito indicato:
- prima in una scuola del comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti;
- in subordine (quindi in mancanza di posti nel comune di titolarità) in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà;
- per la scuola primaria e secondaria, in subordine ai punti 1 e 2, sui posti di istruzione per l’età adulta, seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.
Evidenziamo che:
- nella scuola primaria, il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti;
- nella scuola secondaria:
– i trasferimenti d’ufficio sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese quelle costituite, nella scuola secondaria di I grado, totalmente o parzialmente con ore in classi a tempo prolungato);
– i trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, poiché l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente;
– lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.
Se il docente non ottiene il trasferimento, per mancanza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia. Ciò, nel solo caso in cui nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione nell’ordine sopra indicato.
Quanto detto vale anche per i docenti di sostegno, per i quali precisiamo quanto di seguito riportato.
Docenti sostegno infanzia/primaria
Il trasferimento d’ufficio del docente di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria avviene nell’ordine di seguito indicato:
- prima in una scuola del comune di titolarità, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno, per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione, e in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo;
- in subordine in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà, prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo;
- infine, se non è possibile assegnare una titolarità, secondo i punti precedenti, a seconda che abbia o meno completato il quinquennio di permanenza su sostegno, il docente viene assegnato definitivamente (in caso abbia completato il predetto quinquennio) o provvisoriamente (in caso non abbia completato il predetto quinquennio) su posto comune; in caso di assegnazione provvisoria su posto comune, questa avrà la durata di un solo anno scolastico e sarà utile ai fini del compimento del quinquennio (nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, inoltre, il docente sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare); in caso assegnazione definitiva, invece, il docente ha diritto al rientro nella sede di precedente titolarità (art. 13 punti II e V) soltanto per la tipologia di posto (di sostegno) di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.
Docenti sostegno secondaria
Il trasferimento d’ufficio dei docenti di sostegno della scuola secondaria di primo grado avviene: prima nella scuola di titolarità (qualora di determini una disponibilità di posto); poi in una delle scuole del comune di titolarità; infine in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà. In ciascuna delle predette 3 fasi, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie, per le quali il docente sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per disabili psicofisici;
2. sostegno per disabili dell’udito;
3. sostegno per disabili della vista.
Ciò non riguarda invece la scuola secondaria di secondo grado, in quanto non c’è più la distinzione in aree.
Il trasferimento d’ufficio, secondo le modalità sopra indicate (sia per posto comune e di sostegno), segue la mobilità dei docenti che usufruiscono delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e precede, nella provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. In pratica, secondo quanto leggiamo nell’Allegato A che indica l’ordine delle operazioni di mobilità, si tratta del penultimo movimento [indicato con la lettera F)] della prima fase (comunale) e del primo movimento [indicato con la lettera A)] della seconda fase (provinciale).
, 2022-03-24 07:45:00, I docenti dichiarati perdenti posto per l’a.s. 2022/23 possono essere trasferiti d’ufficio. Vediamo l’ordine e la modalità con cui avvengono tali trasferimenti.
L’articolo Mobilità 2022/23, docenti perdenti posto possono essere trasferiti d’ufficio. Ordine e fasi posto comune e sostegno sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., Nino Sabella