Mobilità 2022/23: quali operazioni precedono tutti i movimenti delle tre fasi previste nel CCNI?
Anche per il prossimo triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 la mobilità viene effettuata in tre distinte fasi. Come esplicitamente indicato, infatti, nell’art.6 comma 2 del CCNI:
“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”
All’interno di ciascuna fase l’ordine dei movimenti è quello previsto nell’allegato 1 del contratto, con tutte le indicazioni specifiche per ogni movimento inserito.
Prima di effettuare i movimenti secondo il succitato ordine, partendo ovviamente dalla I fase, si prevedono, però, delle operazioni propedeutiche che hanno la precedenza su tutti gli altri movimenti.
Vediamo, nell’ordine, di quali operazioni si tratta e quali sono i docenti coinvolti
I docenti titolari in scuole che sono state interessate dal dimensionamento e sono confluite in altre istituzioni scolastiche hanno il diritto ad acquisire la titolarità nella nuova istituzione scolastica, secondo i criteri stabiliti nell’art.18 del CCNI.
Come chiarisce, infatti, il comma 1, lettera B), punto 2 del succitato articolo, “ […] nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, a fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità […]”
Rientrano in questa operazione propedeutica alla mobilità anche i docenti che rientrano nel caso citato nella lettera D) dello tesso art. 18 comma 1:
“Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità. L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento”
Le operazioni di mobilità sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite previsto nell’art.8 comma 6, relativamente alle aliquote previste per la mobilità professionale.
Questi docenti, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presentano domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento
Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità previste nell’art.25 comma 3 del CCNI. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l’anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l’eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall’ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Questa operazione riguarda la possibilità prevista nell’art.3 comma 3 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“Il Ministro dell’Istruzione su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del contratto sulla mobilità, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale”
Non rientrano in questa operazione i casi previsti nel punto 2 precedentemente esaminato
Rientrano in questa operazione i docenti presi in esame nell’art.3 comma 7, che sono stati individuati soprannumerari in quanto titolari di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico.
Questi docenti hanno diritto ad essere reintegrati nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle operazioni di mobilità e potranno usufruire della rettifica di titolarità nel caso in cui abbiano ottenuto il trasferimento in altra sede
Tutto sulla mobilità – il forum – la consulenza –
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it
Tutti i video