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Vincolo triennale neoassunti, vincolo derivante da preferenza puntuale su scuola e vincolo derivante da movimento interprovinciale. Cosa prevedono le disposizioni normative.
Domande
L’OM n. 36 del 01/03/2023 disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.
Ai sensi dell’articolo 2 della suddetta OM, le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si presentano dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.
Come leggiamo nell’articolo 1 dell’OM 36/2023 i vincoli di permanenza triennale sono relativi a tre distinte fattispecie:
- vincolo neoassunti
- vincolo docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra su preferenza puntuale scuola
- vincolo docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale
Vincolo neoassunti
Il vincolo per i docenti neoassunti discende dal combinato disposto dell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/22)] e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 [modificato dall’art. 36/ 2-bis del DL n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/20229].
Ai sensi delle succitate disposizioni normative, richiamate nell’OM 36/23, i docenti neoassunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/23:
- devono restare nella scuola di assunzione (quella in cui svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per almeno tre anni (compreso l’anno di prova). Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero e al personale docente con grave disabilità ovvero che assiste soggetti con grave disabilità, a condizione che il riconoscimento dei predetti benefici sia successivo al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso;
- durante gli anni di permanenza nella scuola di titolarità, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNI 2007;
- durante gli anni di permanenza nella scuola di titolarità, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale, nonché istanza di trasferimento e passaggio provinciale e interprovinciale.
Evidenziamo che per il solo a.s. 2023/24, i neoassunti possono presentare domanda di trasferimento con “riserva”. L’istanza sarà convalidata solo se sarà emessa un provvedimento legislativo apposito, viceversa non lo sarà e gli interessati non parteciperanno ai movimenti.
Vincolo preferenza scuola e movimento comune di titolarità
L’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 – lett. a1) del CCNL 2016/18, prevede il vincolo di permanenza triennale per i docenti soddisfatti nel trasferimento o nel passaggio di ruolo/cattedra:
- su preferenza puntuale (ossia su una delle scuole indicate nel modulo domanda) oppure
- nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice di distretto sub comunale)
I docenti suddetti non possono presentare domanda volontaria di trasferimento e passaggio per tre anni scolastici, a partire da quello in cui hanno ottenuto il trasferimento.
Il vincolo non si applica:
- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse.
Vincolo mobilità interprovinciale
Ultimo vincolo triennale previsto dal CCNI 2022/25 (art. 2/3), ai sensi dell’articolo 58, comma 2 -lettera f), secondo periodo, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, è previsto per i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza, relativamente alla quale sono stati soddisfatti. Tali docenti possono presentare domanda di mobilità volontaria (trasferimento e passaggio) non prima di tre anni dalla precedente istanza (quella in riferimento alla quale hanno ottenuto il movimento interprovinciale).
Il vincolo:
- si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s. 2022/23;
- non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta;
- non si applica ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punti I (non vedenti ed emodializzati), III (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (personale che assiste soggetti con grave disabilità), VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale) del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Decorrenza vincoli
Il vincolo:
- per i docenti neoassunti, si applica agli immessi in ruolo dall’a.s. 2022/23 (tali docenti, come suddetto, possono presentare domanda con riserva per il solo a.s. 2023/24);
- per i docenti soddisfatti nel movimento su preferenza puntuale scuola ovvero nel comune di titolarità, era già presente nel CCNI 2019/22;
- per i docenti soddisfatti nel movimento interprovinciale, decorre dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23.
Conseguentemente, per l’a.s. 2023/24:
– possono presentare domanda volontaria di mobilità gli immessi in ruolo dal 2021/22 e precedenti, che non siano sottoposti a nessuno dei vincoli sotto riportati;
– non possono presentare domanda volontaria di mobilità i docenti:
- che, per il 2022/23, hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza, in relazione alla quale sono stati soddisfatti (tali docenti sono soggetti al vincolo per il 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per cui potranno presentare domanda per l’a.s. 2025/26);
- che hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio provinciale (e naturalmente anche interprovinciale, come detto sopra), per l’a.s. 2021/22 o per l’a.s. 2022/23 , su preferenza puntuale (scuola) ovvero all’interno del comune di titolarità;
– possono presentare domanda con “riserva” , come detto sopra, gli immessi in ruolo nel 2022/23.
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