Il CCNI sulla mobilità dovrà essere riscritto, fermo restando quanto disposto per l’a.s. 2022/23 in base alle disposizioni in esso presenti. Chi non potrà presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per l’a.s. 2023/24.
CCNI mobilità
Il contratto sulla mobilità 2022/25, dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma, sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, per cui dovrebbe disciplinare trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
In attesa della sottoscrizione del nuovo CCNI, ricordiamo i vincoli operanti lo scorso anno scolastico, in modo da illustrare chi è vincolato nella scuola in cui ha ottenuto il trasferimento/passaggio per l’a.s. 2022/23 in quanto, come detto sopra, i movimenti ottenuti e i previsti vincoli restano vigenti relativamente alle conseguenze da essi derivanti.
Vincoli
Il succitato contratto prevede due distinti vincoli (oltre a quello per i neoassunti, cui dedicheremo un apposito articolo): uno legato alla preferenza espressa e un altro alla provincia richiesta e ottenuta.
Vincolo legato alla preferenza
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, secondo quanto disposto dal CCNL 2016/18 [art. 22/4, lettera a1 del CCNL 2016/18], non può presentare domanda di mobilità (trasferimento/passaggio), per il triennio successivo, il docente che ottiene:
- il trasferimento/passaggio (provinciale/interprovinciale) in una delle preferenze puntuali (scuole) espresse nell’istanza;
- il trasferimento/passaggio nel comune di titolarità.
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze, di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, alle condizioni ivi previste e se soddisfatti in un comune o distretto sub-comunale diverso da quello in cui si usufruisce della precedenza. Sono, inoltre, esclusi dal vincolo i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche soddisfatti in una preferenza espressa.
Vincolo legato alla provincia
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25 [secondo quanto disposto dall’articolo 58/2, lettera f), secondo periodo, DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021], non può presentare domanda di mobilità (trasferimento/passaggio), per i tre anni successivi, il docente che ottiene:
- il trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale su qualsiasi preferenza espressa (ossia in caso di movimento su scuola, comune, distretto o provincia).
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza. Il vincolo non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Chi resta vincolato per l’a.s. 2023/24
Alla luce di quanto sopra riportato, per l’a.s. 2023/24, non possono presentare domanda volontaria di mobilità (trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra) i docenti che nell’a.s. 2022/23:
- sono stati stati trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra (nella provincia di titolarità o in altra provincia) in una delle scuole indicate nella domanda (se sono stati trasferiti in seguito all’espressione di una preferenza sintetica, invece, possono presentarla, a meno che non si tratti di un movimento interprovinciale; in tale ultimo caso non possono comunque presentarla – vedi ultimo punto);
- sono stati trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra in una scuola del comune di titolarità;
- sono stati trasferiti ovvero hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra in una provincia diversa da quella di titolarità (quindi in caso di movimento interprovinciale) in una qualsiasi preferenza espressa (scuola, comune, distretto, provincia).
I docenti suddetti potranno presentare domanda di mobilità, nel corso dell’a.s. 2024/25, per l’a.s. 2025/26.