Mobilità 2023: se confermato vincolo, docenti neoassunti non partecipano. Cosa fare per avvicinarsi a casa?

I neoassunti a.s. 2022/23, qualora non possano presentare domanda di trasferimento, come possono avvicinarsi al comune/provincia di residenza?

Quesito

Una nostra lettrice così chiede:

Sono una neoassunta in ruolo dal settembre 2022. La cattedra è a Verbania però vorrei tornare nel mio paese di origine (Lecce). Ho saputo che il vincolo triennale è stato confermato poiché l’emendamento al Milleproroghe non è passato. Quindi non è possibile chiedere il trasferimento. Volevo sapere quali sono le valide alternativa per poter rientrare a Lecce a partire dal settembre 2023 (assegnazione provvisoria, 104 ovvero chiedere supplenza su altre classi anche se non abilitati). Classe di concorso A023.

Risposta al quesito

CCNI 

Ricordiamo che la trattativa per la riscrittura del CCNI sulla mobilità è ancora in corso e il Ministero sembra proseguire “dritto” sulla questione dei vincoli, ritenendo che il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i neoassunti, introdotto dal DL n. 36/22 (convertito in legge n. 79/22), vada applicato già ai neoassunti a.s. 2022/23. A ciò si aggiunga il fatto che l’emendamento al decreto Milleproroghe, volto a concedere una deroga per l’a.s. 2023/24, non è stato dichiarato ammissibile. Pertanto, secondo quanto emerso dall’ultimo incontro tra OOSS e Ministero, l’idea di quest’ultimo sarebbe quella di far presentare istanza di mobilità a chi non è sottoposto al vincolo e, in seguito, qualora ci fosse una proroga dei vincoli, anche a quelli che attualmente devono sottostarvi.

Vincolo triennale

Il nuovo vincolo di permanenza triennale per i neoassunti, come detto sopra, è stato introdotto dal DL 36/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017, introducendo il comma 5 all’articolo 13. In base alla novellata disposizione:

  • i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
  • il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolaritàgli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Presentazione domanda

Allo stato dell’arte, come afferma la lettrice, i neo assunti non possono presentare domanda di trasferimento, sia per il vincolo summenzionato sia perché nel prossimo CCNI non dovrebbe esserci più la disposizione, secondo cui i docenti neo immessi in ruolo ottengono la sede (scuola) di titolarità tramite la presentazione dell’istanza di mobilità (trasferimento).

Assegnazione provvisoria

La nostra lettrice chiede se sia possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria. Al riguardo, rispondiamo che, in caso di applicazione del nuovo vincolo (introdotto dal DL 36/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017, introducendo il comma 5 all’articolo 13), la stessa potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione soltanto nella provincia di titolarità, quindi, nel caso in esame, per la sola provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Dobbiamo, tuttavia, aspettare il nuovo CCNI sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie per dare un risposta definitiva in merito, in quanto potrebbero esserci delle deroghe, permettendo anche la presentazione di domande interprovinciali, come già accaduto lo scorso anno scolastico.

Legge 104/92

Come sopra riportato, il nuovo vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, ossia ai docenti con grave disabilità o che assistono soggetto con grave disabilità, solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, qualora la nostra lettrice ottenga una certificazione di disabilità ovvero assista un soggetto con grave disabilità (benefici ottenuti dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso), potrà presentare domanda di trasferimento.

Supplenza

I docenti di ruolo, com’è noto, possono ottenere incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18, che sarà a breve riscritto per la parte normativa, dopo l’accordo sulla parte economica). Nello specifico, i docenti di ruolo possono accettare le predette supplenze in un grado di istruzione o una classe di concorso diversi da quelli di titolarità. Approfondisci cosa significa altro grado ovvero altra classe di concorso

La nostra lettrice non specifica se intende accettare incarichi di supplenza (posto che sia inserita in GaE o GPS) per il medesimo o diverso grado di istruzione/classe di concorso. Rispondiamo comunque affermando che, se trattasi del medesimo grado di istruzione o della medesima classe di concorso non potrà accettare la supplenza, viceversa potrà. La possibilità di accettare o meno supplenze, inoltre, dipende dalle graduatorie di inserimento e dalla tempistica relativa alla cancellazione dalle stesse. Infatti, ai sensi del novellato articolo 13/5 del D.lgs. 59/17, una volta superato il periodo di prova:

il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

All’esito positivo dell’anno di prova, dunque, il docente è cancellato dalle succitate graduatorie ed è confermato in ruolo. Considerato che la conferma in ruolo avviene per l’a.s. successivo a quello in cui si è sostenuto l’anno di prova, dovrebbero applicarsi le indicazioni fornite dal Ministero con nota del 26/05/2022. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova)sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella predetta nota, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23. In definitiva, la decadenza dalle graduatorie, secondo la nota del 26/05/22, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. In tal modo, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie). Evidenziamo però che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati, impedendo loro di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione. Ad oggi, comunque, il MI non ha emanato alcuna nota di chiarimento in merito.

Sottolineiamo, infine, che la sopra riportata disposizione prevede la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento … e non cita le GPS. Perché? Forse perché l’iscrizione nelle graduatorie di istituto avviene contestualmente a quella nelle GPS? Oppure la cancellazione delle GPS non è prevista, in quanto la medesima disposizione prevede che è possibile accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 durante i tre anni di blocco? Al riguardo, il Ministero dovrà fornire gli opportuni chiarimenti.

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