Mobilità 2024/25, docente che ha ottenuto trasferimento provinciale può presentare domanda? Dipende

II trasferimento provinciale su preferenza sintetica non comporta il vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta, eccetto nei casi di movimento da posto comune a sostegno (e viceversa) nel comune di titolarità.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Nel presente a.s. 2023/24 ho ottenuto trasferimento provinciale con domanda sintetica da posto di sostegno a posto comune. Quest’anno posso presentare domanda di mobilità provinciale in un’altra scuola?

Il riferimento per la risposta al quesito è l’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, ove leggiamo quanto segue:

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale […].

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta in seguito ad un trasferimento/passaggio provinciale, dunque, scatta nel caso in cui il docente venga soddisfatto:

  • in una delle preferenze puntuali (scuole) espresse nella domanda;
  • nel comune di titolarità (movimenti comunai della prima fase), attraverso l’espressione del codice distretto sub comunale; questo vincolo opera anche per i movimenti della II fase da posto comune a sostegno e viceversa (quindi anche per chi ottiene il trasferimento da posto comune a posto di sostegno nel comune di titolarità, tramite l’espressione del codice sintetico “comune”, “distretto” o “distretto sub comunale”).

Avendo ottenuto un trasferimento provinciale da posto di sostegno a posto comune, in un comune diverso da quello di titolarità (così si evince dal quesito), tramite l’espressione di una preferenza sintetica, la lettrice non è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta e potrà presentare nuovamente domanda per l’a.s. 2024/25.  Se, invece, avesse ottenuto il trasferimento nel comune di titolarità, la lettrice non avrebbe potuto presentare l’istanza.

Per completezza di informazione ricordiamo i vincoli previsti dal CCNI 2022/25 e i docenti esclusi dagli stessi, nonché il vincolo per i neoassunti dall’a.s. 2023/24.

Vincoli mobilità

Trasferimenti/passaggi

Ai sensi dell’articolo 2 del CCNI 2022/25 e dell’articolo 1 dell’OM 36/2023, non può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per il triennio successivo, il docente che:

  • ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra (sia provinciale che interprovinciale) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda ovvero che ottiene il movimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale; tale vincolo si applica anche ai movimenti della seconda fase da posto comune a a sostegno e viceversa, sempre nel comune di titolarità); il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza;
  • ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è soddisfatto nel movimento; il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza.

Neoassunti

Ai vincoli sopra riportati si aggiunge quello previsto per i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94. In base a tale disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dal 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso [precisiamo che, durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto l’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023)].

Ipotesi CCNL 2019/21

I vincoli in esame dovranno essere “mitigati” dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (le cui disposizioni saranno vigenti alla firma definitiva), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
  • al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.

Attendiamo, comunque, la firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL, per conoscere come le nuove disposizioni saranno declinate nel CCNI sulla mobilità.

Mobilità docenti 2024/25, chi potrà e chi no presentare domanda. No requisito residenza nella provincia richiesta

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2024-25-chi-ha-ottenuto-trasferimento-provinciale-puo-presentare-domanda-dipende/, Chiedilo a Lalla,Mobilità, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Nino Sabella,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version