Da Orizzontescuola.it: Mobilità 2024/25, docente trasferito nel corrente anno scolastico su scuola. Non potrà presentare domanda redazione

In attesa della prossima mobilità, i docenti interessati si pongono diversi quesiti, in particolare coloro i quali hanno ottenuto il trasferimento/passaggio per l’a.s. corrente. Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti giunti in redazione.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente della scuola primaria. A marzo 2023 ho fatto domanda di trasferimento in un Istituto comprensivo che fa parte della stessa circoscrizione dove si trova la mia ex scuola, e dove attualmente vivo. Adesso nella scuola in cui ho avuto il trasferimento (scuola che ho scelto io) non mi trovo bene, e vorrei poter tornare nella mia vecchia scuola, visto che la dirigenza è cambiata. Quello che le chiedo è questo: Posso rifare la domanda di trasferimento? o sono soggetta al vincolo triennale? Se un docente non si trova bene in un determinato ambiente, non ha il diritto di poter cambiare? Non riesco a comprendere questa “continuità”, a me ad esempio mi hanno dato una 5° elementare. Dov’ è questa continuità?

Stando al quesito, la lettrice ha ottenuto, per il corrente anno scolastico, un trasferimento nel comune in cui era già titolare e su preferenza puntuale (scuola), pertanto la stessa è sottoposta al vincolo triennale nella scuola ottenuta, come si legge nell’articolo 2/2 del CNNI 2022/25:

2. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di
mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei
movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non
potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Dunque, il docente che ottiene il trasferimento su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda (come nel caso in esame) oppure nel comune di titolarità esprimendo il codice distretto sub-comunale non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra) per il triennio successivo. Pertanto, la nostra lettrice sarà vincolata per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26, per cui potrà presentare istanza di trasferimento nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27. Sono esclusi dal vincolo, ricordiamolo, i soli docenti che vangano a trovarsi in posizione di soprannumero e coloro i quali beneficiano di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2022/25, a condizione di aver ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

Per completezza di informazione riportiamo di seguito le precedenze previste dal CCNI 2022/25.

Precedenze

Le precedenze, indicate nell’art. 13/1 del CCNI 2022/25, sono nell’ordine le seguenti:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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Mobilità 2024/25, docente trasferito nel corrente anno scolastico su scuola. Non potrà presentare domanda

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