Orizzontescuola.it – Mobilità 2024/25, vincoli potranno essere superati in alcuni casi con il nuovo Contratto. Chi avrà un vantaggio redazione

In attesa della prossime domande di mobilità, gli interessati si pongono numerosi quesiti, tra cui alcuni relativi alle deroghe previste dall’Ipotesi di CCNL 2019/21.

Ipotesi di CCNI 2019/21

L’Ipotesi di CCNL 2019/21 è stata sottoscritta il 14 luglio 2023, tuttavia se ne attende la firma definiva, affinché la stessa diventi Contratto e quindi entri in vigore. La firma dovrebbe avvenire a breve, considerato che il testo è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri, per cui manca soltanto il via libera da parte della Corte dei Conti.

Rinnovo contratto scuola, via libera da parte del Consiglio dei Ministri. Prima della firma definitiva manca l’ok della Corte dei Conti

L’Ipotesi di CCNI in esame contiene, tra le altre, una disposizione relativa alla mobilità, nello specifico si tratta di deroghe ai previsti vincoli.

Deroghe mobilità

Così leggiamo nell’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21:

Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per
il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992. 

Dunque ai sensi della disposizione normativa sopra riportata:

  • resta ferma la disposizione di cui all’articolo 42/bis del D.lgs. 151/2001, secondo cui il genitore con figli sino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche (scuola compresa), può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una scuola ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore lavora. Ciò, naturalmente, è subordinato alla presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda;
  • è garantita la partecipazione alle procedura di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere;
  • è garantita la partecipazione alle procedura di mobilità al personale con disabilità di cui all’articolo 21 della L. 104/92, ossia ai docenti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi oppure con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Quanto ai soggetti che potranno fruire della deroga sono, nello specifico:

– coloro i quali hanno figli minori di 12 anni (anche genitori addottivi);

– coloro i quali rientrano nell’articolo 42 del D.lgs. 151/01, ove sono indicati:

  1. i genitori di figlio con grave disabilità (citati nel suddetto art. 42/1);
  2. il coniuge convivente/parte dell’unione civile/convivente di fatto di soggetto con grave disabilità (citati nel suddetto art. 42/5, ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 4/2 della L. 53/2000);
  3. il padre o la madre anche adottivi di soggetto con grave disabilità (citati nel suddetto art. 42/5, ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 4/2 della L. 53/2000, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto);
  4. uno dei figli conviventi di soggetto con grave disabilità (citati nel suddetto art. 42/5, ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 4/2 della L. 53/2000, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre);
  5. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con grave disabilità (citati nel suddetto art. 42/5, ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 4/2 della L. 53/2000, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi);
  6. il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (citati nel suddetto art. 42/5, ai fini della fruizione del congedo di cui all’art. 4/2 della L. 53/2000, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi).

– personale con disabilità di cui all’articolo 21 della L. 104/92, ossia ai docenti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi oppure con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Come si può notare, nel caso del personale che assiste un soggetto con grave disabilità (dal punto 2 al al punto 6, ossia il personale indicato nel comma 5 del summenzionato art. 42), è indicato un ordine tassativo relativamente alla fruizione del congedo di cui all’articolo 4/2 della legge 53/2000.  Tale ordine riguarderà anche la deroga per la mobilità oppure varrà indipendente dall’ordine indicato? Ossia, qualora, ad esempio, il coniuge del  soggetto con grave disabilità sia presente e non abbia patologie invalidanti,  il figlio può fruire della deroga? Per rispondere a tali domande si deve attendere la firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 e soprattutto la declinazione delle sopra riportate disposizioni nel CCNI sulla mobilità.

Quanto alle procedure di mobilità interessate, considerata la dizione letterale del testo – “ è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere” – possiamo dire che:

  • dovrebbero essere esclusi i passaggi di ruolo/cattedra (per tali movimenti non è previsto alcune ricongiungimento, considerato che trattasi di mobilità professionale), nonché le utilizzazioni;
  • dovrebbero essere ricompresi i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie, considerato anche che – nel caso dei trasferimenti – è previsto uno specifico punteggio per il ricongiungimento ai figli, e che l’assegnazione provvisoria si può chiedere per ricongiungimento (ai figli, al coniuge o ai genitori, oltre che per gravi esigenze di salute del richiedente).

NB: abbiamo usato in tutti i casi il condizionale, in quanto si deve attendere la declinazione delle diposizioni dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 nel CCNI concernente la mobilità e nel CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni. Prima di allora non è possibile rispondere. 

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Chiedo chiarimenti in merito alla mobilità … sono stata trasferita tramite movimento interprovinciale nell’anno scolastico 2021/22 so di avere il vincolo triennale, ma avendo figli di età inferiore a 12 anni posso fare quest’anno domanda di mobilità? Grazie

Che la deroga sia prevista è certo, tuttavia per le modalità di applicazione, come detto sopra, si deve attendere la declinazione delle diposizioni dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 nel CCNI concernente la mobilità e nel CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni. Facciamo però notare alla lettrice che, se ha ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2021/22, la stessa può presentare istanza di mobilità (a prescindere dalla deroga), in quanto il vincolo triennale riguarderebbe gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Pertanto, se così fosse, la stessa potrebbe presentare domanda già nel corrente anno scolastico per l’a.s. 2024/25.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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