Mobilità 2025, i vincoli sono tanti. Anche per chi ha già ottenuto trasferimento

Chi ha ottenuto un trasferimento interprovinciale è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta, indipendentemente dalla preferenza (puntuale o sintetica) in relazione alla quale sia stato soddisfatto nel movimento.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono entrato in ruolo lo scorso anno 2022/2023 nella provincia di ***. A seguito della sospensione del vincolo sulla mobilità, nella primavera del 2023 ho fatto domanda di trasferimento interprovinciale per la provincia di ***. Ho ottenuto il trasferimento, nella scuola che avevo indicato nella domanda (nello specifico ho ottenuto la scuola di seconda scelta). Volevo gentilmente sapere se quindi sono nuovamente soggetto al vincolo triennale, (che in questo caso partirebbe da capo da quest’anno 2023/2024) quindi se dovrò rimanere nella attuale scuola fino all’a.s 2025/2026.

Sì, il lettore è sottoposto al vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 58, comma 2 – lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2021 (convertito in legge  106/2021) e richiamato nell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25. In base a tali disposizioni:

  • il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda);
  • sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • sono altresì esclusi dal vincolo i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Il nostro lettore, pertanto, potrà nuovamente presentare domanda di mobilità, nel corso dell’a.s. 2025/26, per il 2026/27.

Di seguito gli altri vincoli previsti dal CCNI 2022/25.

  • Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera  all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa.

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

  • Vincolo movimento interprovinciale 

(vedi quesito)

  • Vincolo neoassunti

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dall’a.s. 2023/24, il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo sempre nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. n. 59/2017. Approfondisci

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