Mobilità docenti 2022/23, punteggio aggiuntivo: a chi spetta e quando si perde. FAQ


Il punteggio aggiuntivo, previsto dalla tabella titoli allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25, non è più acquisibile. Vediamo come è stato possibile acquisirlo, quando si perde e quando si mantiene, attraverso una serie di FAQ.
Come e quando viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo
D.  Il punteggio aggiuntivo è attribuito nelle domande sia di trasferimento (mobilità territoriale) che di passaggio di ruolo/cattedra (mobilità professionale)?
R. Si, come leggiamo nel punto D – sezione A1 – della Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” e nel punto D – sezione B1 – della Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”, costituenti l’Allegato 2 all’Ipotesi di CCNI 2022/25.
D. Quanti punti vengono attribuiti per il suddetto punteggio aggiuntivo? Vi sono differenze tra mobilità territoriale e professionale?
R. Sia nella mobilità territoriale (trasferimenti) che in quella professionale (passaggi di ruolo/cattedra) sono attribuiti 10 punti una tantum.
D. A chi spetta il succitato punteggio?
R. Ai docenti che, per un triennio, a partire dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento/passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.
D. Quanti anni di permanenza nella stessa scuola sono necessari per l’attribuzione del suddetto punteggio?
R. Almeno 4 consecutivi: quello di arrivo, più altri 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
D. Per acquisire il punteggio, non si deve aver presentato domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) in ambito provinciale per il triennio considerato oppure non si deve essere stati soddisfatti nel movimento?
R. La condizione per acquisire il punteggio è che non si sia presentata la domanda o che la stessa sia stata revocata, entro i previsti termini.
D. Sono arrivato nella scuola X nell’a.s. 2002/2003 e poi ho presentato domanda di trasferimento/passaggio provinciale per l’a.s. 2006/2007. Mi spetta il punteggio aggiuntivo?
R. Sì, in quanto è rimasto consecutivamente nella stessa scuola per almeno 4 anni (anno di arrivo: 2002/2003, più  tre anni in cui non ha presentato domanda di mobilità in ambito provinciale: per il 2003/04, per il 2004/05, per il 2005/06).
D. Sono arrivato nella scuola X nell’a.s. 2005/2006 e e sono tuttora titolare nella stessa. Mi spetta il punteggio aggiuntivo?
R. No, in quanto con le domande di mobilità per l’a.s. 2007/08 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio in esame (anno di arrivo: 2005/2006; poi non ha presentato domanda per il 2006/07 e per il 2007/08, ultimo anno da considerare per la mancata presentazione della domanda; pertanto non ha maturato il previsto triennio, in quanto le domande di mobilità presentate per l’a.s. 2008/09 e successivi non sono più considerate).
D. Nel periodo suddetto (2000/01 – 2007/08) non ho presentato domanda in ambito provinciale, ma ho ottenuto un trasferimento interprovinciale. Ho diritto al punteggio aggiuntivo?
R. Sì, come leggiamo nelle note alla Tabella di valutazione: Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
D. Nel periodo utile ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo, ho presentato domanda di trasferimento da posto comune a posto di lingua nello stesso circolo di titolarità. Il predetto punteggio mi spetta?
R. Sì, per la scuola primaria il punteggio aggiuntivo viene riconosciuto anche a chi ha presentato (nel periodo considerato), in ambito provinciale, domanda di trasferimento tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità.
D. Nel periodo delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2001/02 e sino al 2007/08, ho presentato domanda condizionata di trasferimento, in quanto soprannumerario nella scuola di titolarità. I 10 punti aggiuntivi mi spettano?
R. Sì, il punteggio viene riconosciuto anche nel caso in cui sia stata presentata domanda condizionata di trasferimento, in quanto perdenti posto.
D. Nel periodo utile alla maturazione del punteggio aggiuntivo, ho presentato domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, da dove ero stato trasferito d’ufficio. Il punteggio aggiuntivo mi deve essere attribuito?
R. Sì, il punteggio in questione va riconosciuto anche a chi ha presentato domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI (per le precedenze previste dal CCNI leggi qui)
Quando si perde il punteggio acquisito
D. Una volta acquisito, il punteggio aggiuntivo si può perdere? Come?
R. Il punteggio aggiuntivo acquisito si perde in caso si presenti domanda volontaria in ambito provinciale e si ottenga il trasferimento, il passaggio di ruolo/cattedra o l’assegnazione provvisoria.
Quando non si perde
D. La sola presentazione della domanda in ambito provinciale di trasferimento, passaggio di ruolo/cattedra o assegnazione provvisoria, fa perdere il punteggio aggiuntivo acquisito?
R. No, la sola presentazione della domanda non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
D. Sono un docente individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio; ho ottenuto il trasferimento in una delle preferenze espresse, dopo quella relativa alla scuola/comune di precedente titolarità, nella domanda di rientro nella predetta scuola/comune, presentata nel corso dell’ottennio di fruizione della procedenza prevista dal CCNI. Tale trasferimento mi fa perdere il punteggio aggiuntivo acquisito? 
R. No, in tal caso il punteggio aggiuntivo si mantiene in quanto, come leggiamo nelle note alla Tabella titoli, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo, l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda ( di rientro nella scuola di precedente titolarità) o l’assegnazione provvisoria. 
D. Non ho presentato domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, da dove sono stato trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario. Il punteggio aggiuntivo acquisito lo perdo?
R. No, lo mantiene.
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Pietro Guerra

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