Mobilità docenti 2022/23, sezione “Esigenze di famiglia”: cosa inserire nella domanda. GUIDA PER IMMAGINI


Le domande di mobilità del personale docente, per l’a.s. 2022/23, si possono presentare dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Come compilare la sezione della domanda “Esigenze di famiglia”.
La compilazione della domanda avviene, secondo la tempistica suddetta, tramite Istanze Online, accedendo all’area riservata e cliccando in home page la domanda di interesse. Qui tutti i passaggi per compilare l’istanza: dalla prima all’ultima sezione.
La sezione “Esigenze di famiglia”:
Di seguito la guida con le varie voci (ossia le diverse esigenze di famiglia) costituenti la sezione e il punteggio spettante per ciascuna di esse.
Nella sezione sono presenti 4 voci che presentano la medesima numerazione nelle domande per la scuola dell’infanzia e secondaria (7, 8, 9, 10), diversa in quelle per la scuola primaria (11, 12, 13, 14). Le diverse esigenze di famiglia sono comunque uguali in tutte e quattro le istanze.
La sezione:

Ecco cosa inserire nelle diverse caselle:
N. 7 (infanzia e secondaria) – N. 11 (primaria): va inserito il comune di residenza del familiare (coniuge, genitori ovvero figli), cui si chiede il ricongiungimento; qualora nel comune di ricongiungimento non siano presenti scuole esprimibili, va indicato il comune viciniore oppure il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare. Per il comune di ricongiungimento spettano 6 punti (6 punti dunque per tutte le scuole del predetto comune);
N. 8 (infanzia e secondaria) – N. 12 (primaria): va inserito il comune di cura e assistenza del familiare; qualora nel comune di cura non siano presenti scuole esprimibili, va indicato il comune viciniore oppure il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di cura del familiare. Per il comune di cura e assistenza spettano 6 punti (6 punti dunque per tutte le scuole del predetto comune); 
N. 9 (infanzia e secondaria) – N. 13 (primaria): va inserito il numero di figli di età inferiore a 6 anni (si considerano i figli che abbiano compiuto o che compiano i 6 anni entro il 31/12/2022). Per ogni figlio spettano 4 punti;
N. 10 (infanzia e secondaria) – N. 14 (primaria): va inserito il numero di figli di età superiore a 6 ma inferiore a 18 anni (si considerano i figli che abbiano compiuto o che compiano i 18 anni entro il 31/12/2022); vanno inseriti anche gli eventuali i figli maggiorenni che risultino totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. Per ogni figlio spettano 3 punti.
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Pietro Guerra

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