Mobilità docenti 2022: ecco come il sistema assegnerà la scuola tra le preferenze indicate

Mobilità a.s. 2022/23, valutazione domande e assegnazione scuola nell’ambito dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra.

Fasi mobilità

Le operazioni di mobilità del personale docente si svolgono, nell’ordine, in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Tali operazioni, inoltre, avvengono secondo l’ordine indicato nell’Allegato 1 al CCNI sulla mobilità 2022/25.

Domande e valutazione

I docenti interessati partecipano alle succitate fasi (e secondo l’ordine indicato nel citato Allegato 1) in base alla domanda presentata, che è unica per i trasferimenti (nella stessa domanda si può chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale ovvero solo provinciale o interprovinciale), distinta nel caso di richiesta di passaggio di ruolo/cattedra (una domanda per il trasferimento e una per il passaggio di ruolo).

La valutazione delle domande avviene in base alle precedenze (articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25) e al punteggio:

  • il docente con precedenza, a prescindere dal punteggio, precede il collega senza precedenza;
  • in caso di docenti con precedenza, precede il collega la cui precedenza è elencata prima nel succitato articolo 13;
  • in caso di docenti con la medesima precedenza, precede il collega con maggior punteggio;
  • in caso di parità di punteggio e precedenza, precede il collega più anziano anagraficamente.

Ricordiamo che:

  • nelle domande di passaggio di ruolo/cattedra:

– si applica solo la precedenza di cui al punto I dell’articolo 13, comma 1 del CCNI (Disabilità e gravi motivi di salute – non vedenti; emodializzati);

– il punteggio comprende l’anzianità di servizio e i titoli generali (Allegato 2-Tabella B).

  • nelle domande di trasferimento:

– si applicano tutte le precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI;

– il punteggio comprende l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli generali (Allegato 2 – Tabella A).

Assegnazione scuola

In ciascuna delle tre fasi sopra elencate, al momento della lavorazione della domanda del docente cui spetta, in base al punteggio e all’eventuale precedenza, l’assegnazione della scuola, quest’ultima avviene secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza.

Il docente soddisfatto:

  • in una preferenza puntuale (scuola) acquisisce la titolarità nella scuola indicata;
  • in una preferenza sintetica (comune, distretto o provincia) acquisisce la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale.

Nel caso di cui al punto 2 sopra riportato, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. 

Ad esempio:

  • nel comune X ci sono due posti disponibili;
  • un docente indica nella domanda il comune X e un altro con punteggio inferiore indica la scuola Y dello stesso comune X;
  • la scuola Y sarà assegnata al docente che l’ha indicata con preferenza puntuale (scuola), all’altro docente con punteggio superiore sarà assegnata la scuola Z sempre del comune X.
  • ciò soltanto se ci sono i posti per entrambi i docenti; qualora, invece, vi sia disponibile solo la scuola Y, questa andrà al docente con il punteggio superiore anche se ha indicato la preferenza sintetica.

Quanto detto avviene in caso di assegnazione di cattedre orario interne (COI), ossia con orario tutto nella medesima scuola.

Vediamo adesso come avviene l’assegnazione delle cattedre orario esterne (COE), ossia di quelle cattedre che prevedono il completamento orario in una o due scuole.

Cattedre orario esterne

Premettiamo che le cattedre orario esterne possono essere assegnate soltanto ai docenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda e che la scelta riguarda tutte le preferenze indicate, cioè non si può scegliere la cattedra orario esterna solo per alcune preferenze e per altre no.

Da quanto detto consegue che un docente con punteggio inferiore può essere soddisfatto nei movimenti rispetto ad un collega con punteggio superiore, che tuttavia non ha fatto richiesta di COE.

Quanto all’assegnazione di una cattedra orario esterna nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, essa avviene nelle modalità di seguito descritte.

In caso di preferenza puntuale (scuola) sono esaminate in ordine sequenziale:

  1. le cattedre interne alle scuole
  2. le cattedre orario esterne stesso comune
  3. le cattedre orario esterne tra comuni diversi

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in ordine sequenziale:

  1. le cattedre interne per ciascuna scuola compresa nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  2. le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola, secondo l’ordine del bollettino;
  3. le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;

Il docente, trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse, deve completare l’orario nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola, così com’è indicato negli elenchi del personale trasferito.

Evidenziamo che la scuola di completamento:

  • non è scelta dal docente, ma è quella che l’Ufficio provinciale ha abbinato alla scuola indicata dal medesimo (docente);
  • può essere modificata nel corso degli anni, qualora nella stessa non si verifichi più disponibilità di ore;
  • può essere anche una scuola con classi a tempo prolungato.

Dalla COE alla COI

Il docente titolare su cattedra orario esterna, qualora nella prima delle scuole (quella di titolarità) si liberi una cattedra, è automaticamente assegnato su questa ultima cattedra, a condizione che la stessa sia priva di titolare. Tale assegnazione non necessita provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

Per essere invece trasferiti nella scuola di completamento, i docenti titolari su COE devono farne apposita richiesta, presentando domanda di trasferimento.

Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creano disparità tra i docenti, solo la Cisl al momento firma

, 2022-04-15 08:44:00, Mobilità a.s. 2022/23, valutazione domande e assegnazione scuola nell’ambito dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra.
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